Fisco neutro sulle plusvalenze delle azioni non proporzionali

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L'Amministrazione delle finanze - risoluzione agenziale n. 29, di ieri, che integra le istruzioni delle Entrate sul regime fiscale dei nuovi istituti introdotti dalla riforma del diritto societario - ritiene fiscalmente neutre le azioni non proporzionali. Il caso da essa trattato riguarda una società che emette azioni non proporzionali ai conferimenti (articolo 2346, comma 4, del Codice civile). Sotto il profilo delle imposte sui redditi, si verificano queste circostanze:

 

- è considerato corrispettivo conseguito, per il conferente, il valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se il conferimento è effettuato in denaro, il conferente non consegue reddito imponibile, venendo ad eguagliarsi esattamente il corrispettivo ricevuto a fronte dell'apporto e l'ammontare di esso; il conferimento in natura farebbe, di contro, emergere, in capo al conferente, plusvalenze pari alla differenza tra il valore normale dei beni conferiti ed il loro costo fiscale;

 

- se le azioni non proporzionali sono emesse a favore di un esercente attività d'impresa, anche quando il valore economico delle azioni è superiore a quello del denaro o dei beni conferiti non emergono sopravvenienze attive tassabili in capo al conferente, né oneri deducibili dal conferitario. Neppure verso la persona fisica conferente emerge materia imponibile;

 

- su plusvalenze e dividendi eventualmente generati dalle azioni non proporzionali, in mancanza di specifica disciplina fiscale, s'applica quella ordinaria dei dividendi.

 

Sotto l'altro profilo, del regime Iva applicabile, la risoluzione precisa che se il conferente è soggetto al tributo, non ha obbligo di emissione di relativa fattura contestualmente alla ricezione delle azioni non proporzionali, dato che i conferimenti (articolo 3, Dpr n. 633/72) non sono considerati prestazioni di servizi, venendo così meno il presupposto oggettivo dell'Iva.

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