Firma e badge solo nella fase di passaggio al rilevamento elettronico

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La Sezione lavoro della Cassazione, con sentenza n. 12738 di maggio 2010, nel respingere il ricorso delle Poste, dichiara illegittima la sanzione disciplinare verso il dipendente che si è rifiutato di firmare il registro di presenza già rilevata dal badge.

L’eventuale doppio sistema di accertamento della presenza è ammesso, spiega la Corte, solo nel momento del passaggio tra la rilevazione cartacea e quella elettronica, passaggio in cui potrebbero verificarsi malfunzionamenti. Pertanto, è ritenuto legittimo il rifiuto del dipendente di firmare il registro presenze una volta superata la fase transitoria del metodo di rilevamento elettronico (tramite badge).
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 6 – La firma non serve se c’è anche il badge – R.Bre.

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