Firma digitale con effetti probatori
Autore: eDotto
Pubblicato il 25 aprile 2009
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Assonime, con la circolare n. 19/2009, ha voluto rendere più semplice l’applicazione dell’articolo 2215-bis del Codice civile, definendo il parametro di attuazione della norma che riguarda tutti i libri, registri e scritture contabili previsti dal nostro Ordinamento e dalle regole fiscali. L’Associazione, pertanto, ribadisce come la firma digitale e l’apposizione della marca temporale, prevista appunto dal nuovo articolo del Codice, non modifichino l’attuale impianto di gestione dei libri e delle scritture, ma soddisfano, in caso di formazione e tenuta informatizzata, gli obblighi di previsione formali previsti da leggi e regolamenti, fornendo agli stessi effetti probatori, a favore e contro l’imprenditore. In particolare, gli obblighi di firma e marca temporale riguardano solo i libri, i registri e le scritture e non si applicano, invece, anche alle fatture, per le quali non è necessario rispettare la loro tenuta informatizzata. La disposizione mira ad agevolare la tenuta delle scritture e dei libri e non la loro conservazione, privilegiando la “cristallizzazione” delle scritture contabili con cadenza trimestrale e non più con cadenza annuale.
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