Finanziaria 2010: politiche di sostegno al ricollocamento

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La Finanziaria 2010 (legge n. 191/09) ha dedicato una spazio importante al cosiddetto “pacchetto Welfare”. Si tratta di una serie di aiuti per le imprese e per i lavoratori, proprio finalizzati a far fronte all’attuale periodo di difficoltà del mercato del lavoro. Il legislatore è, infatti, intervenuto ufficializzando e fornendo una adeguata veste giuridica ad una serie di rapporti di lavoro precedentemente non regolari, al fine di facilitare l’inserimento dei giovani sul mercato del lavoro o di quanti hanno perso la propria occupazione a causa della crisi. Con la manovra per l’anno 2010 è stato, così, attribuito un ruolo importante al lavoro accessorio, al lavoro intermittente e al lavoro parasubordinato.

Il lavoro accessorio occasionale è stato ulteriormente perfezionato attraverso la modifica dell’articolo 70 del Decreto legislativo n. 276/2003. Tra le variazioni più significative si segnala che l’instaurazione di tale rapporto all’interno delle imprese familiari non è più limitato ai settori del commercio, dei servizi e del turismo. Dal 2010 viene generalizzato a tutti i settori l’instaurazione del lavoro accessorio all’interno di un’impresa familiare. Trattandosi di prestazioni di lavoro di natura occasionale svolte senza che si instauri un classico rapporto di lavoro, quest’ultime non possono dar luogo complessivamente a compensi superiori a 5mila euro nel corso dell’anno solare oppure 3mila euro per coloro che già percepiscono altre forme di sostegno al reddito. Il pagamento della prestazione avviene attraverso dei voucher che oltre alla remunerazione, garantiscono anche la copertura contributiva/assicurativa nei confronti di Inps e Inail. Di fatto, l’estensione dell'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo delle prestazioni occasionali di lavoro accessorio avrà sicuramente una ricaduta positiva sul mercato del lavoro e sul sostegno al reddito in un momento di crisi come quello attuale, dato che così formulato il lavoro accessorio appare conveniente sia per i committenti che per i prestatori di lavoro prestando tutele aggiuntive rispetto alla tipologia contrattuale base.

Il lavoro intermittente viene, invece, concluso in caso di attività di carattere discontinuo e per periodi predeterminati, ma sempre sottointendendo un rapporto di natura subordinata. In questo tipo di contratto è incerto lo stesso svolgimento dell’attività lavorativa. Infatti, è caratterizzato proprio dall’alternarsi di fasi lavorative e da fasi dove non c’è l’effettiva prestazione di lavoro. Esso può essere concluso sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Durante i periodi di effettiva prestazione lavorativa deve essere riconosciuto al lavoratore lo stesso trattamento economico, normativo e contributivo previsto per i lavoratori di pari livello a parità di mansioni svolte. Il contratto può prevedere la disponibilità alla chiamata (obbligo contrattuale a rispondere alla chiamata) e in tal caso sarà corrisposta al lavoratore un’indennità di disponibilità.

Links Anche in
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  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 5 – Più Voucher in casa e in azienda – a cura di Bussino
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 5 – L’attività generica non è mai saltuaria

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