Finanziamento mediante "sale e lease back". Non è abuso del diritto

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Finanziamento mediante "sale e lease back". Non è abuso del diritto

Non costituisce pratica abusiva – essendo rimessa all'esercizio dell'autonomia privata e della libera iniziativa economica – la ricerca di una forma di finanziamento (nella specie, contratto di leasing) ritenuta più opportuna in base al concreto interesse dell'impresa, ancorché comporti un risparmio fiscale.

E' quanto dedotto dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, con sentenza n. 17175 depositata il 26 agosto 2015, con cui è stato respinto il ricorso dell' Agenzia delle Entrate, volto a contestare l'"abuso di diritto" nella condotta di una società contribuente che aveva stipulato con altra s.p.a. un contratto di "sale e lease back" relativo ad un immobile. Ciò al solo scopo – secondo l'Ente finanziario – di realizzare un indebito vantaggio fiscale derivante dal più favorevole regime di deduzione dei canoni di leasing, rispetto a quello previsto per le quote di ammortamento del costo di acquisto del bene, deducibili per un minor importo e scaglionate in un più lungo periodo.

Convenendo con la contribuente – e dopo ampio excursus della giurisprudenza comunitaria – la Cassazione ha dato atto come non sia affatto rinvenibile nell'ordinamento tributario, alcun obbligo giuridico del soggetto che ha acquistato la proprietà dell'immobile, di rimanere vincolato a tale regime fiscale. Rientra infatti nella libera determinazione dell'imprenditore, la facoltà di optare per l'acquisto della proprietà – versando immediatamente l'intero prezzo della compravendita – o di impiegare qualsiasi altro strumento finanziario che pur gli consenta il medesimo risultato dell'utilizzo del bene, compreso, per l'appunto, il "sale e lease back".

Tra l'altro gli elementi evidenziati dall'Agenzia a sostegno della propria tesi, non costituiscono – a detta della Corte – alcun valido indizio di un'anomala condotta imprenditoriale.

L'ottima situazione economico – patrimoniale della società contribuente, infatti, non impedisce di per sè di far ricorso al credito al fine di procurarsi della liquidità, anche semplicemente per riorganizzare la propria esposizione debitoria verso i fornitori e le banche.

Nemmeno la pattuizione, tra le condizioni del contratto di "lease back", di una maxi – rata iniziale implica l'abuso dello schema negoziale prescelto, atteso che anche ciò rientra nella libera determinazione negoziale delle parti e nella valutazione circa la convenienza dell'affare.  

Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 26 – Coerenza batte abuso - Liburdi

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