Finanziamenti banche svizzere: trattamento fiscale degli interessi
Pubblicato il 24 ottobre 2018
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 41 del 23 ottobre 2018, fornisce alcune importanti precisazioni circa il trattamento degli interessi percepiti per finanziamenti erogati a soggetti residenti italiani, sia imprenditori che persone fisiche, da banche svizzere non residenti.
L’istante è una banca svizzera, senza stabile organizzazione nel nostro Paese, che chiede conferma:
- che l’aliquota del 12,50%, prevista dall’articolo 11 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Svizzera, possa trovare applicazione anche con riferimento agli interessi corrisposti dalle persone fisiche;
- che tale aliquota convenzionale possa essere direttamente applicata dalla banca in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi ai fini Ires.
Sì all’aliquota ridotta del 12,5% per gli interessi su finanziamenti svizzeri
L’Agenzia specifica, nella risposta n. 41/2018, che: in linea generale, tutti i redditi di capitale percepiti da non residenti sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
Pertanto, secondo le norme tributarie italiane, sono assoggettati ad imposizione in Italia gli interessi pagati da non residenti nel territorio dello Stato alla banca svizzera. Tuttavia, quando, gli interessi non sono corrisposti da un sostituto d’imposta, il non residente deve assoggettare a imposizione i redditi prodotti in Italia presentando apposita dichiarazione.
Armonizzazione tra la disciplina nazionale e gli accordi internazionali
Nella risposta agenziale viene, poi, ricordato l’articolo 11 della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni.
L’articolo 11, dopo aver stabilito il principio generale secondo cui gli interessi sono imponibili nello Stato di residenza del percettore, sancisce che tali somme siano imponibili anche nello Stato della fonte “ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 12,5 per cento dell’ammontare degli interessi”.
Specifica l’Agenzia che tale disposizione, quindi, non circoscrive l’aliquota ridotta del 12,50% ai soli casi in cui interviene un sostituto d’imposta.
Di qui, la conclusione della risposta n. 41/2018 secondo la quale: si ritiene che l’istante possa godere del trattamento convenzionale più favorevole anche in relazione agli interessi corrisposti dai privati sprovvisti della qualifica di sostituto d’imposta.
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