Filiere agricole, differimento della data d’inizio della domanda di esonero

Pubblicato il



Filiere agricole, differimento della data d’inizio della domanda di esonero

Differita la data a partire dalla quale i datori di lavoro e i lavoratori autonomi in agricoltura potranno compilare la domanda di esonero contributivo, ai sensi dell’art. 70 del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni in L. n. 106/2021. Infatti, tenuto conto delle difficoltà di ordine tecnico rilevate, la data di inizio per l’invio della domanda telematica è differita al 4 maggio 2022.

A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 1373 del 25 marzo 2022.

Filiere agricole, l’esonero contributivo

All’art. 70 del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni in L. n. 106/2021, il legislatore ha introdotto – in favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, incluse le aziende produttrici di vino e birra, individuate dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata al decreto legge citato – un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità  relativa a febbraio  2021

L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

Filiere agricole, termine per l’invio delle domande

In un precedete messaggio (n. 1216 del 16 marzo 2022), l’INPS aveva specificato che i datori di lavoro e i lavoratori autonomi in agricoltura potevano compilare il modulo di domanda telematico o convalidare e inviare le domande predisposte in bozza a decorrere dal 27 marzo 2022 e fino al 26 aprile 2022.

Ora, tenuto conto delle difficoltà di ordine tecnico rilevate, la data di inizio per l’invio della domanda telematica è differita alle ore 9.00 del 4 aprile 2022. Le domande potranno, quindi, essere inviate dalle ore 9.00 del 4 aprile 2022 alle ore 23.59 del 4 maggio 2022.

Tali termini sono validi anche per l’invio delle domande di esonero presentate dagli eredi in caso di decesso del titolare della posizione contributiva, imprenditore agricolo professionale o titolare del nucleo familiare.

Filiere agricole, modalità d’invio delle domande

La domanda degli eredi deve essere inviata a mezzo posta certificata alla Direzione provinciale/Filiale metropolitana utilizzando il modulo “SC98”, denominato “Domanda di esonero degli eredi del titolare della posizione contributiva nella Gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura, ai sensi dell’art. 70 del D.L. n. 73/2021”, disponibile nel sito Inps al seguente indirizzo: “Prestazioni e servizi” > “Moduli”.

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, si precisa che il modulo di domanda telematico indicherà l’importo precalcolato sulla base dei dati presenti in archivio per il mese di febbraio dell’anno 2021 senza tenere conto degli importi provvisoriamente riconosciuti ai sensi dell’art. 1, co. da 20 a 22-bis, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, considerato che la fruizione dell’esonero è subordinata all’esito positivo delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento. L’importo fruibile non potrà essere superiore alla contribuzione dovuta (al netto di altri esoneri previsti per la stessa emissione) per il periodo di riferimento dell’esonero o in presenza di altri esoneri previsti per la stessa emissione.

Relativamente alla domanda presentata dall’erede del titolare deceduto si precisa che nel modulo di domanda “SC98” dovrà essere indicato l’importo dell’esonero richiesto o, in alternativa, dovrà essere selezionata l’opzione per richiedere l’esonero nella misura massima consentita. In caso, appunto, di esonero richiesto nella misura massima consentita, se lo stesso fa riferimento a una sola sezione del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, sezione 3.1 o sezione 3.12), non occorre inserire alcun importo nei campi successivi, poiché l’importo massimo concedibile sarà attribuito interamente alla sezione prescelta nel modulo. Se l’esonero, invece, fa riferimento ad entrambe le sezioni (3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo), va specificato l’importo richiesto con riferimento ad almeno una delle sezioni per consentire all’Istituto la ripartizione dell’importo autorizzato tra le predette sezioni.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito