Ferie: come e quando si maturano durante le assenze
Pubblicato il 07 agosto 2025
In questo articolo:
- Maturazione delle ferie: normativa di riferimento
- Ferie: maturazione durante le assenze
- Assenze con maturazione delle ferie
- Assenze senza maturazione delle ferie
- Periodo di maturazione
- Assunzione o cessazione in corso d'anno
- Calcolo delle ferie maturate durante le assenze
- Cessazione del rapporto di lavoro
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Con il mese di agosto, prende il via per molti lavoratori italiani il tradizionale periodo di ferie estive. Questo momento di sospensione dell’attività lavorativa non solo rappresenta un diritto fondamentale e costituzionalmente riconosciuto a tutela della salute psicofisica del lavoratore, ma assume anche una precisa configurazione giuridica e retributiva. Le ferie, infatti, comportano la sospensione dell’obbligo di prestazione lavorativa, pur mantenendo intatto il diritto alla retribuzione.
Ma come e quando si maturano le ferie. Un vademecum riepilogativo delle regole e dei criteri da osservare può aiutarci a comprenderlo.
Maturazione delle ferie: normativa di riferimento
I datori di lavoro, così come i consulenti del lavoro e gli operatori professionali del settore, devono porre particolare attenzione sia alla corretta quantificazione delle ferie spettanti a ciascun dipendente, nel rispetto della normativa vigente e dei contratti collettivi applicati (art. 2109 del codice civile, articolo 10, D.Lgs. n. 66/2003).
Le ferie annuali minime di quattro settimane sono un diritto irrinunciabile del lavoratore. L’articolo 36 della Costituzione, al comma 3, così recita “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
Il diritto alle ferie serve non solo come corrispettivo alle prestazioni lavorative, ma soddisfa anche esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, consentendogli di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e tutelare il suo diritto alla salute.
“La presenza del soggetto nell’organizzazione aziendale impone all’imprenditore l’obbligo delle ferie non quale compenso ma come vincolo cogente inderogabile a tutela della salute e della personalità del lavoratore (così Cass. 28 maggio 1986 n. 3603)”.
Pertanto, le ferie maturano durante il rapporto di lavoro (e anche durante il periodo di prova), non solo in ragione di un effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, ma anche durante le assenze equiparate a servizio effettivo).
Le ferie maturano anche durante il periodo di prova.
Ferie: maturazione durante le assenze
Con la premessa che i contratti collettivi possono prevedere altre tipologie di assenze che non interrompono la maturazione delle ferie, di seguito si riepilogano le assenze che consentono e no la maturazione delle ferie.
Assenze con maturazione delle ferie
- Congedo di maternità/paternità
- Congedo parentale
- Malattia (entro limite conservazione posto)
- Permessi ex L. 104/1992
- Congedo matrimoniale
- Infortunio (entro limite conservazione posto)
- CIG parziale (con parte di lavoro settimanale)
- Incarico seggi elettorali
- Contratti di solidarietà
- Assenza per licenziamento illegittimo prima di reintegro
Assenze senza maturazione delle ferie
- Sciopero
- Malattia del bambino
- Preavviso non lavorato
- CIG a zero ore
- CIG straordinaria per le ore non lavorate.
- Aspettativa sindacale per cariche elettive
Periodo di maturazione
La durata legale del periodo di maturazione è generalmente di 12 mesi e coincide, nella maggior parte dei casi, con l’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre),
Assunzione o cessazione in corso d'anno
Se il rapporto di lavoro inizia o termina nel corso dell’anno ( o nel caso dei contratti a termine), il dipendente matura ferie in proporzione ai mesi di servizio effettivo, secondo le modalità di calcolo definite dai contratti collettivi.
Salvo diversa disposizione del CCNL, ogni mese di servizio fa maturare 1/12 del periodo annuale di ferie spettanti; le frazioni di mese valgono come mese intero solo se ≥15 giorni,
Calcolo delle ferie: Esempio di calcolo
- Assunzione: 17 aprile
- Cessazione: 17 luglio
- Ferie annue previste: 24 giorni
- Contratto collettivo: considera come mese intero solo le frazioni superiori a 15 giorni
Analisi dei mesi lavorati:
- Aprile → 17–30 = 14 giorni (non supera i 15 giorni) → non rilevante
- Maggio → mese intero
- Giugno → mese intero
- Luglio → 1–17 = 17 giorni → (supera i 15 giorni) = mese intero
Totale mesi considerati utili: 3 mesi
Ferie maturate: 3/12 di 24 giorni = 6 giorni di ferie.
Il lavoratore matura 6 giorni di ferie.
Calcolo delle ferie maturate durante le assenze
In assenza di regolamentazione contrattuale specifica, si moltiplicano i giorni di ferie spettanti per i giorni di assenza e si divide il risultato per i giorni lavorativi.
Calcolo con assenze varie: esempio
Periodo di maturazione: 1° agosto – 31 luglio
- Ferie annue: 24 giorni
- Assunzione: 10 agosto
- Assenze:
- 15 ottobre – 15 febbraio: malattia (tutela ferie)
- 1 – 30 aprile: aspettativa sindacale (non tutela)
- 1 – 10 giugno: sciopero
- Giorni lavorati:
- Agosto-settembre → 2 mesi pieni → 4 giorni
- Ottobre-febbraio → 5 mesi di assenza tutelata → 10 giorni
- Marzo → 1 mese pieno → 2 giorni
- Aprile → (aspettativa sindacale) → 0 giorni
- Giugno → (10 gg - 5 di sciopero non tutelati) → 0,54 giorni
- Luglio → 2 giorni
- Totale ferie maturate:
4+10+2+0+0,54+2=18,54 giorni
La presenza di decimali incide solo sul calcolo della retribuzione.
Ferie con decimali: esempio
Un lavoratore matura 23,75 giorni di ferie al termine dell’anno, in base alla proporzione tra mesi utili e ferie annue previste dal contratto.
Potrà usufruire di 24 giorni interi di ferie. La quota eccedente (0,25 giorni) verrà trattenuta in busta paga in base alla retribuzione giornaliera.
Cessazione del rapporto di lavoro
Alla cessazione del rapporto di lavoro le ferie maturate ma non godute vanno monetizzate.
Inoltre, le ferie anticipate non ancora maturate vengono trattenute dal TFR o dalla busta paga.
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