Ferie arretrate a rischio sanzioni
Pubblicato il 27 maggio 2005
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L'articolo 10 del decreto legislativo n. 66 del 2003, come modificato dal Dlgs n. 213 del 2004, stabilisce che entro la fine del mese di giugno, mancando una diversa previsione contrattuale, i lavoratori dipendenti devono aver completato la fruizione delle ferie maturate nel 2003. Il periodo non oltre il quale le ferie vanno fruite è stato fissato a due settimane nell'anno di maturazione e ad ulteriori due entro i diciotto mesi successivi. Il Dlgs n. 66 prevede inoltre il diritto del lavoratore al godimento delle prime due settimane di ferie in modo consecutivo.
La circolare n. 8/04 del Welfare indica nel 29 aprile 2003 il giorno a partire dal quale opera il divieto di sostituire la fruizione delle ferie con la corresponsione dell'indennità sostitutiva. Tuttavia la norma non va letta come se fruizione o monetizzazione delle ferie si equivalessero: il lavoratore conserva il diritto di riposo annuo anche dopo il periodo di maturazione e il datore non può unilateralmente decidere di scambiare il riposo con l'indennità sostitutiva. La circolare n. 8 recita: "l'impossibilità di sostituire il godimento delle ferie con la corresponsione dell'indennità sostitutiva è operante per la quota di ferie maturata a partire dal giorno dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 2003, ovvero dal 29 aprile 2003". Ne consegue che l'indirizzo ministeriale sia che le "vecchie" ferie possano essere monetizzate, quindi indennizzate poiché il divieto di monetizzazione opera a partire dall'entrata in vigore della nuova disciplina.
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