FdS Credito cooperativo
Pubblicato il 18 aprile 2016
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Con messaggio n. 1679 del 15 aprile 2016, l’INPS ha fornito le istruzioni operative relative alle prestazioni ordinarie del Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo istituito con D.I. n. 82761 del 20 giugno 2014.
Il Fondo garantisce assegni ordinari e interventi di formazione in favore di lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, nonché assegni emergenziali ed outplacement per lavoratori che sono stati licenziati.
In attesa della pubblicazione della circolare sulle prestazioni ordinarie l’Istituto ha chiarito che:
- sono da considerarsi beneficiari degli interventi del Fondo tutti i lavoratori e tutte le aziende dalle quali gli stessi dipendono che siano tenute ad applicare ed applichino i contratti collettivi nazionali di categoria sottoscritti da Federcasse e dalle OO.SS. dei lavoratori stipulanti detti contratti con Federcasse stessa (Delibera n. 2/2015);
- le domande possono riguardare prestazioni aventi durata non superiore ai dodici mesi e saranno accolte nei limiti della metà della contribuzione ordinaria dovuta dall’azienda istante dalla data di iscrizione al fondo fino a tutto il trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e delle prestazioni, relative a programmi formativi, già deliberate e fruite da parte della medesima azienda istante. Nei casi di ricorso alle prestazioni per interventi formativi congiunto con un'altra prestazione ordinaria, le domande di accesso alla prestazione per interventi formativi saranno accolte nei limiti del doppio della contribuzione ordinaria dovuta dall’azienda istante dalla data di iscrizione al Fondo fino a tutto il trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e delle prestazioni, riguardanti i programmi formativi, l’assegno ordinario e l’assegno ordinario per la causale di solidarietà espansiva, già deliberate e fruite da parte della medesima azienda istante (Delibera n. 3/2015).
Ricorda, infine, il messaggio INPS n. 1679/16 che per le modalità di presentazione delle domande al FdS per il Credito cooperativo, si deve fare riferimento alle sue circolari n. 122/2015 e n. 201/2015.
- eDotto.com – Edicola del 13 ottobre 2014 - Istituito il nuovo fondo di solidarietà per il credito cooperativo – Redazione eDotto
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