FdS bilaterali: nuove istruzioni
Pubblicato il 10 agosto 2017
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Per le nuove decorrenze di assegno straordinario dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del credito ordinario e di quello cooperativo, comprese nel periodo 2017-2019 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2019 con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2019), il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo di solidarietà è pari a 7 anni.
Inoltre, la Legge n. 232/2016 ha previsto la riduzione del contributo straordinario a carico dei datori di lavoro, compresa la contribuzione correlata, per le nuove decorrenze di assegno straordinario erogato dai settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all’art. 26, D.Lgs. n. 148/2015.
La norma fa riferimento ai nuovi accessi nel triennio 2017-2019 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2019) ed entro il limite massimo complessivo di 25.000 lavoratori e riguarda tutti i settori destinatari dei Fondi di solidarietà bilaterali, interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione e, all’interno di questi, le imprese (o i gruppi di imprese) che siano coinvolte in processi di ristrutturazione o fusione.
In particolare, l’INPS, con messaggio n. 3267 del 9 agosto 2017, ricorda che:
- per le decorrenze di assegno straordinario nell’anno 2017, la riduzione è pari all’85% dell’importo equivalente alla somma della prestazione di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 22/2015, e della contribuzione figurativa di cui all’articolo 12 del medesimo decreto legislativo;
- per le decorrenze di assegno straordinario negli anni 2018 -2019, la riduzione è pari al 50% dell’importo equivalente alla somma della prestazione di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 22/2015, e della contribuzione figurativa di cui all’articolo 12 del medesimo decreto legislativo.
La riduzione del finanziamento può essere richiesta anche dalle imprese, in possesso dei requisiti richiesti, i cui accordi aziendali risultino in essere alla data di entrata in vigore della norma in questione.
Tuttavia – specifica l’Istituto - nulla è innovato con riguardo al versamento della contribuzione correlata da parte del datore di lavoro, la quale deve continuare a essere interamente versata.
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