Fatture elettroniche, slittano le nuove specifiche tecniche

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Fatture elettroniche, slittano le nuove specifiche tecniche

Tenendo conto dell’attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica da Coronavirus, l’Agenzia delle Entrate ha rivisto i termini originariamente previsti per l’entrata in vigore delle nuove specifiche tecniche di fatturazione elettronica, aggiornandone in parte il contenuto.

Pertanto, i termini fissati al 4 maggio 2020 e al 1° ottobre 2020 per l’utilizzo, prima facoltativo e poi obbligatorio, delle specifiche tecniche di fatturazione elettronica (versione 1.6) approvate con il provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020, sono stati rivisti con il provvedimento n. 166579 del 20 aprile 2020.

L’Agenzia, recependo anche le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, ha previsto che per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, la trasmissione al Sistema di Interscambio e il recapito delle fatture elettroniche sono comunque consentiti fino al 31 dicembre 2020 anche secondo le specifiche tecniche (versione 1.5) approvate con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018.

Nello specifico, quindi:

  • a partire dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il Sistema di interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema sia con quello attualmente in vigore (versione 1.5);

  • dal 1° gennaio 2021, il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema, come integrato dal provvedimento in oggetto (versione 1.6.1).

Fatture elettroniche, specifiche tecniche integrate e nuovo tracciato XML

L’Agenzia delle Entrata, nella nuova versione (1.6.1) delle specifiche tecniche di cui al provvedimento n. 166579/2020 del 20 aprile, ha aggiornato le date di fine validità per alcuni codici e modificato la data di entrata in vigore di alcuni controlli.

In particolare, alle specifiche tecniche per il colloquio con il Sistema di Interscambio nell’ambito del processo di fatturazione elettronica fra soggetti privati sono state apportate modifiche che riguardano, tra le altre cose:

  • l’attivazione del servizio con cui un soggetto passivo IVA può registrare la modalità prescelta per la ricezione dei file fattura;

  • la possibilità di recapitare i file fattura tramite la messa a disposizione nell’area autenticata del cessionario/committente;

  • l’eliminazione dell’obbligo di valorizzare l’elemento corrispondenza del valore di default (“0000000”) per l’elemento CodiceDestinatario;

  • la semplificazione del processo di messa a disposizione del file fattura in caso di impossibilità di consegna per cause tecniche non imputabili al Sistema di Interscambio;

  • la possibilità, per il cedente/prestatore e per il cessionario/committente, di consultare e acquisire, dalla propria area autenticata, le fatture elettroniche o i lotti di fatture elettroniche o i relativi duplicati informatici.

Nel paragrafo relativo alle modalità di emissione delle fatture elettroniche, si ricorda che i dati della e-fattura da trasmettere attraverso il SdI devono essere rappresentati in formato XML (eXtensible Markup Language).

In base alle novità del provvedimento del 20 aprile, quindi, non solo le specifiche tecniche, ma anche il tracciato XML di trasmissione delle fatture elettroniche al SdI resta facoltativo per tutto l’anno.

L’obbligo di passaggio al nuovo formato più dettagliato, previsto sempre dal 1° ottobre 2020, slitta per via dell’emergenza da Covid-19, ed è rinviato al 2021.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 2 marzo 2020 - e-fatture. Prorogata l’adesione al servizio di consultazione. Esterometro non necessario – Moscioni

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