Fatturazione elettronica, riviste le regole di memorizzazione alla luce delle indicazioni del Garante privacy

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Fatturazione elettronica, riviste le regole di memorizzazione alla luce delle indicazioni del Garante privacy

Con il provvedimento n. prot. 524526 del 21 dicembre 2018, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha provveduto a modificare le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche, già emanate il 30 aprile 2018, e le procedure di conferimento delle deleghe, già approvate il 5 novembre 2018.

I cambiamenti introdotti tengono conto delle indicazioni individuate dal tavolo tecnico tra l’Agenzia delle entrate e il Garante per la privacy, al fine di incrementare le misure di sicurezza rispetto a quelle già definite con i due precedenti provvedimenti.

Nuove misure di sicurezza del Garante privacy: rivista la procedura della fatturazione elettronica

Tenendo conto delle ulteriori misure di sicurezza individuate dal Garante, l’Agenzia ha rivisto la precedente procedura di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche da parte dei contribuenti e dei propri delegati.

Pertanto, ora, è stabilito che:

  • l’Agenzia rende disponibile - ai fini della consultazione e acquisizione (download) - l’intero file delle fatture elettroniche e di conseguenza ne effettua la memorizzazione, solo nel caso in cui l’operatore Iva – o un intermediario appositamente delegato – ovvero il consumatore finale, abbiano aderito espressamente al servizio di consultazione, mediante un’apposita funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate;

  • i file delle fatture elettroniche memorizzati sono comunque cancellati entro un tempo tecnico di 30 giorni dal termine del periodo di consultazione (31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI);

  • se, invece, il contribuente non aderisce, l’Agenzia memorizza e rende consultabile e scaricabile il file xml della fattura soltanto fino al suo avvenuto recapito. Consegnata la fattura, verranno conservati esclusivamente i dati rilevanti ai fini fiscali e quelli necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica tramite SdI. L’accesso a tali informazioni è consentito solo agli operatori Iva e ai contribuenti, diversi dalle persone fisiche consumatori finali, che non sono titolari di partita Iva (come condomìni ed enti non commerciali). Se il cessionario/committente consumatore finale non dà l’assenso al servizio, non sarà possibile consultare alcun dato relativo alle fatture ricevute.

Periodo transitorio

L’obbligo di fatturazione elettronica partirà dal 1° gennaio 2019.

Fino all’attivazione della procedura di adesione (3 maggio 2019) e nel periodo disponibile per effettuare l’adesione (60 giorni, cioè fino al 2 luglio 2019), l’Agenzia procederà alla temporanea memorizzazione dei file e li renderà consultabili per consentire agli operatori Iva e ai condomìni e agli enti non commerciali che intendono aderire al servizio di poter visionare la totalità delle fatture emesse e ricevute.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 21 dicembre 2018 - Fatturazione elettronica. No alla banca dati Entrate, archiviati solo i dati fiscali- Moscioni

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