Fatturazione elettronica, riviste le regole di memorizzazione alla luce delle indicazioni del Garante privacy
Pubblicato il 28 dicembre 2018
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Con il provvedimento n. prot. 524526 del 21 dicembre 2018, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha provveduto a modificare le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche, già emanate il 30 aprile 2018, e le procedure di conferimento delle deleghe, già approvate il 5 novembre 2018.
I cambiamenti introdotti tengono conto delle indicazioni individuate dal tavolo tecnico tra l’Agenzia delle entrate e il Garante per la privacy, al fine di incrementare le misure di sicurezza rispetto a quelle già definite con i due precedenti provvedimenti.
Nuove misure di sicurezza del Garante privacy: rivista la procedura della fatturazione elettronica
Tenendo conto delle ulteriori misure di sicurezza individuate dal Garante, l’Agenzia ha rivisto la precedente procedura di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche da parte dei contribuenti e dei propri delegati.
Pertanto, ora, è stabilito che:
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l’Agenzia rende disponibile - ai fini della consultazione e acquisizione (download) - l’intero file delle fatture elettroniche e di conseguenza ne effettua la memorizzazione, solo nel caso in cui l’operatore Iva – o un intermediario appositamente delegato – ovvero il consumatore finale, abbiano aderito espressamente al servizio di consultazione, mediante un’apposita funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate;
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i file delle fatture elettroniche memorizzati sono comunque cancellati entro un tempo tecnico di 30 giorni dal termine del periodo di consultazione (31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI);
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se, invece, il contribuente non aderisce, l’Agenzia memorizza e rende consultabile e scaricabile il file xml della fattura soltanto fino al suo avvenuto recapito. Consegnata la fattura, verranno conservati esclusivamente i dati rilevanti ai fini fiscali e quelli necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica tramite SdI. L’accesso a tali informazioni è consentito solo agli operatori Iva e ai contribuenti, diversi dalle persone fisiche consumatori finali, che non sono titolari di partita Iva (come condomìni ed enti non commerciali). Se il cessionario/committente consumatore finale non dà l’assenso al servizio, non sarà possibile consultare alcun dato relativo alle fatture ricevute.
Periodo transitorio
L’obbligo di fatturazione elettronica partirà dal 1° gennaio 2019.
Fino all’attivazione della procedura di adesione (3 maggio 2019) e nel periodo disponibile per effettuare l’adesione (60 giorni, cioè fino al 2 luglio 2019), l’Agenzia procederà alla temporanea memorizzazione dei file e li renderà consultabili per consentire agli operatori Iva e ai condomìni e agli enti non commerciali che intendono aderire al servizio di poter visionare la totalità delle fatture emesse e ricevute.
- eDotto.com – Edicola del 21 dicembre 2018 - Fatturazione elettronica. No alla banca dati Entrate, archiviati solo i dati fiscali- Moscioni
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