Fatturazione elettronica, il sisma non esonera. Question time anche su flat tax 2020

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Fatturazione elettronica, il sisma non esonera. Question time anche su flat tax 2020

L'obbligo della fatturazione elettronica non fa sconti alle imprese delle zone terremotate.

Arriva, con una risposta del Mef ad un’interrogazione in commissione Finanze alla Camera, il diniego dell'esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per i titolari di partita Iva che risiedono in uno dei comuni colpiti dal sisma del 2016.

Nella risposta del Ministero è stato ricordato che gli esoneri dall’obbligo di fatturazione elettronica sono previsti per determinate categorie di contribuenti, individuati in base al volume di affare o alla tipologia di attività esercitata, e che sono già state tenute in conto le difficoltà che possono derivare dalla prima applicazione delle disposizioni.

In proposito è stato stabilito che:

  1. dal 1° luglio 2019 la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione;
  2. fino al 30 giugno 2019, prorogato al 30 settembre 2019 per i contribuenti mensili, non sono applicate sanzioni se la fattura è emessa entro il termine previsto per le liquidazione Iva periodiche (ridotte dell’80% se l’emissione avviene entro il termine della liquidazione Iva successiva a quella in cui è effettuata l’operazione).

E-fattura anche per le partite Iva della flat tax 2020

Un'altra risposta ha riguardato la flat tax del 20% per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi/compensi compresi tra 65.001 e 100mila euro, che entrerà in vigore dal 2020: il Mef cassa qualunque ipotesi di fatturazione cartacea dal 2019, fermo restando solo la deroga alle associazioni che applicano la legge 398/1991 con volume di affare inferiore a 65mila euro.

Si precisa che:

  • i contribuenti ricadono nell'ambito di applicazione del regime forfettario o dell'imposta sostitutiva del 20% in base alla soglia di ricavi/compensi conseguiti/percepiti nell'esercizio precedente, non rilevando, a tal fine, i costi sostenuti, né il reddito conseguito;
  • dal 2019, potranno accedere a tali discipline di favore i soggetti che impiegano nell'attività dipendenti, collaboratori e quelli che utilizzano beni strumentali di qualsivoglia valore;
  • l'ambito soggettivo sia del regime forfetario, che della disciplina dell'imposta sostitutiva è circoscritto alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione, con esclusione, dunque, dei contribuenti che esercitano tali attività in forma associata (StP).
Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 15 febbraio 2019 - E-fatture di gennaio, entro il termine di liquidazione periodica dell’Iva senza sanzioni - Moscioni

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