Fatturazione elettronica. Cndcec e Fnc a tre mesi dall’obbligo
Pubblicato il 06 aprile 2019
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Cndcec e Fondazione Nazionale Commercialisti hanno pubblicato un documento del 5 aprile 2019 intitolato: “Le novità e gli ultimi chiarimenti sulla fatturazione elettronica tra privati”, una ricognizione sulla fatturazione elettronica a tre mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo.
Si tratta di una sintesi delle novità normative che hanno interessato gli obblighi di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati - il provvedimento n. 524526 dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018 (attuazione indicazioni fornite dal Garante per la privacy); la L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019); il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 ( “Decreto semplificazioni”) - integrate con i chiarimenti resi dall’Agenzia delle entrate in occasione sia del Videoforum del 15 gennaio 2019 e degli incontri con la stampa specializzata organizzati il 23 e 31 gennaio 2019 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti che del Tavolo istituzionale intrattenuto dallo stesso Consiglio Nazionale con l’Agenzia.
Il documento completa quanto indicato con il pregresso documento “La fatturazione elettronica tra privati: ultime novità alla luce del D.L. n. 119/2018” del 20 dicembre 2018.
L’attenzione è focalizzata sui temi delle fatture in valuta estera, i set di caratteri da utilizzare per la compilazione, il servizio gratuito di conservazione dell’Agenzia delle Entrate e i corrispettivi telematici.
I temi trattati
Il tema delle fatture in valuta estera è suggerito dal fatto che in un alcuni settori (commodities, bunkeraggio) è ampiamente adottato il dollaro, quale valuta di riferimento, anche nelle transazioni tra soggetti passivi Iva stabiliti in Italia.
Quello dei caratteri speciali scaturisce dai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate in merito alle problematiche sollevate dal Cndcec circa gli scarti dovuti proprio all’utilizzo di alcuni di essi nella compilazione dei campi per la fatturazione elettronica. I caratteri ammessi sono quelli UNICODE UT-F8, gruppo basic latin. L’elenco è disponibile all’indirizzo https://unicode.org/charts/PDF/U0000.pdf.
All’analisi dell’emissione e ricezione delle fatture elettroniche e la consultazione delle stesse segue il tema del servizio gratuito di conservazione dell’Agenzie delle Entrate.
In occasione del Videoforum del 15 gennaio 2019 è stato chiesto se l’adesione al servizio gratuito di conservazione dell’Agenzia delle entrate comporti necessariamente da parte del contribuente l’assunzione della qualifica di Responsabile della conservazione e, in tal caso, se tutti gli obblighi e gli oneri ricadano sullo stesso soggetto passivo.
L’Agenzia ha fatto rimando alle Linee guida dell’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), in cui si spiega che il ruolo può essere ricoperto esclusivamente da una persona fisica “inserita stabilmente nell’organico del soggetto produttore dei documenti”.
Pertanto, è il soggetto terzo, incaricato della conservazione di una parte o della totalità dei documenti, a diventare “Responsabile del servizio di conservazione”, poiché svolge “in nome del soggetto produttore, le funzioni che garantiscono la conservazione a norma dei documenti informatici”.
Se tale soggetto terzo è l’Agenzia delle Entrate, gli obblighi e gli oneri previsti dagli articoli 6 e 7 del DPCM 3 dicembre 2013 rientrano, con alcune limitazioni, tra i compiti ad essa delegati.
Infine, è approfondito il tema dei corrispettivi telematici da parte degli esercenti con più punti cassa per singolo punto vendita, argomento su cui il Consiglio Nazionale, nell’ambito del Tavolo istituzionale intrattenuto con l’Agenzia delle entrate, aveva chiesto chiarimenti, oltre alla modifica di alcune specifiche tecniche.
Sul punto l’Agenzia ha precisato che la certificazione può essere effettuata, non solo dalle società di revisione, ma dai soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, in applicazione del D.Lgs. n. 39/2010. L’Agenzia sta valutando, onde evitare incertezze interpretative, l’opportunità di modificare le specifiche tecniche.
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