Fatturazione elettronica. Altre Faq da Assosoftware

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Fatturazione elettronica. Altre Faq da Assosoftware

Con le ultime Faq sulla fatturazione elettronica, Assosoftware interviene in merito alla nuova delega necessaria agli intermediari incaricati prima del 21 dicembre 2018 per aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.

Con altra risposta fornisce un utile chiarimento sulle e-fatture verso i clienti esteri.

Delega al servizio di consultazione delle fatture elettroniche

Assosoftware, con la Faq del 6 maggio 2019, detta la sequenza operativa delle attività a carico degli intermediari da effettuare per la delega al servizio di consultazione delle fatture elettroniche dal 31 maggio 2019.

Si ricorda che l’Agenzia delle entrate, con la Faq n. 61 del 18 aprile scorso, indica che per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti, è necessario che gli intermediari – delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 – acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.

Assosoftware spiega le fasi A e B.

FASE A

Per chi aveva trasmesso elettronicamente la delega alla consultazione delle FE, la data spartiacque dovrebbe essere la "Data inizio validità della delega" presente nel tracciato, che dovrebbe corrispondere alla data della firma di conferimento della delega sulla copia cartacea consegnata dal contribuente all’intermediario.

Se "Data inizio validità della delega" è minore del 21/12/2018 occorre:

  1. far firmare il nuovo modello al contribuente, presumibilmente con data maggiore al 18/04/2019;
  2. trasmettere la nuova delega, compilando tutti i dati del tracciato, indicando la stessa data di cui al punto 1 nel campo "Data inizio validità della delega".

Ovviamente, chi aveva presentato il Modello di delega cartaceo ante 21/12/2018, deve ripresentare il nuovo modello cartaceo (oppure fare la trasmissione telematica della delega).

FASE B

Per tutti i contribuenti (sia quelli per i quali è stata ripresentata la delega di cui alla FASE A, sia quelli per cui non è stata ripresentata la delega), l’intermediario deve “attivare” il servizio di consultazione.

L’attivazione potrà essere fatta:

  • per il singolo contribuente, accedendo all’area riservata dello stesso;
  • massivamente per tutti i contribuenti, dall’area riservata dell’intermediario, con upload di un file csv contenente il CF dei contribuenti per i quali si intende attivare il servizio (del file CSV si attendono le specifiche tecniche).

E-fattura a cliente estero privato

Con un’altra Faq sempre del 6 maggio 2019, Assosoftware spiega che: nel caso di cliente estero (compreso il privato) non deve essere compilato il campo <CodiceFiscale> (campo valido solo per i residenti italiani), ma <IdFiscaleIVA>, inserendo obbligatoriamente il codice Paese estero nel campo <IdPaese> (in questo caso il valore di <IdCodice> non viene controllato) e l'identificativo fiscale estero nel campo <IdCodice> se impresa e conosciuto, diversamente il campo può essere riempito con la ragione sociale o altro elemento identificativo, ovvero un valore di default (es. tutti 9).

Il Cap nel caso di Paese estero deve essere riempito con tutti zeri.

Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 23 aprile 2019 - E-fattura. Da maggio consultazione dell’intermediario solo con nuova delega - Pichirallo

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