Familiari di sanitari vittime di Covid: attenzione alla domanda di una tantum

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Familiari di sanitari vittime di Covid: attenzione alla domanda di una tantum

Scade il 4 marzo 2023 il termine per presentare la domanda per l'indennità una tantum riconosciuta ai familiari superstiti di medici e di altri operatori sanitari deceduti per effetto o come concausa del contagio da Covid-19 contratto nel periodo emergenziale dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022.

L'INAIL ha fornito le istruzioni operative con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2023.

Con l'approssimarsi della scadenza, riepiloghiamo a chi spetta l'indennità e come ottenerla.

Una tantum a familiari di sanitari vittime di Covid: a chi spetta

Il Cura Italia (articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 271) ha istituito un fondo per la corresponsione di speciali elargizioni a favore dei familiari dei lavoratori della sanità vittime del Covid-19.

L'indennizzo una tantum è riconosciuto:

  • ai familiari superstiti di esercenti le professioni sanitarie (cfr. elenco in calce);
  • ai familiari superstiti di esercenti la professione di assistente sociale;
  • ai familiari superstiti di operatori socio-sanitari,

a condizione che i predetti lavoratori della sanità:

  1. abbiano operato, con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro o prestazione d’opera, nel periodo di emergenza pandemica per il contenimento del coronavirus;
  2. abbiano contratto una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, nell’esercizio dell’attività lavorativa prestata nel periodo emergenziale dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022;
  3. siano deceduti entro il 28 dicembre 2022.

NOTA BENE: Per “familiari superstiti delle vittime” si intendono il coniuge o la persona unita civilmente nonchè i figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi. In loro mancanza, l'indennità spetta ai genitori naturali o adottivi.

Una tantum a familiari di sanitari vittime di Covid: importo e regime

La misura dell'indennizzo non è prestabilita, ma sarà definita successivamente, con decreto del Capo del Dipofam, in base alla dotazione del Fondo e al numero delle vittime per le quali sarà erogata la prestazione.

L'indennità una tantum:

  • è cumulabile con le altre prestazioni erogate dall’INAIL e, più in generale, con ogni altra somma spettante ai beneficiari a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente;
  • è cumulabile se è erogata a beneficiari familiari di più vittime;
  • non rileva ai fini della determinazione del reddito complessivo e non è soggetta a tassazione.

Una tantum a familiari di sanitari vittime di Covid: domanda

I potenziali beneficiari dell'una tantum devono presentare domanda all’INAIL – Direzione centrale rapporto assicurativo entro il 4 marzo 2023 mediante il servizio online denominato “Speciali elargizioni familiari vittime COVID-19” disponibile nel portale www.inail.it al percorso -> Servizi per te -> Lavoratore.

Al servizio si accede autenticandosi con Spid, Cie e Cns.

La domanda può essere presentata:

  • singolarmente da ciascun beneficiario o, nel caso di familiari della stessa vittima, anche cumulativamente da uno dei beneficiari con delega rilasciata da tutti gli altri beneficiari,
  • o da soggetto diverso dal familiare in qualità di rappresentante legale/delegato dello stesso.

Alla domanda occorre allegare:

  • il titolo professionale del lavoratore deceduto rientrante tra le professioni indicate nell’elenco allegato al decreto (cfr. elenco in calce);
  • il contratto di lavoro/prestazione d’opera o altra tipologia di contratto di lavoro ammessa dalla legislazione vigente che prova lo svolgimento, da parte del lavoratore deceduto, di attività lavorativa dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022;
  • la documentazione sanitaria che prova l’insorgenza di una patologia alla quale sia conseguita, entro il 28 dicembre 2022, la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19 avvenuto nel periodo emergenziale dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022;
  • nel caso di rappresentanza o di delega, in aggiunta, la documentazione comprovante lo status di rappresentante legale di uno o più familiari o, in caso di domanda cumulativa presentata da uno dei beneficiari, la delega rilasciata da tutti gli altri familiari.

Il richiedente è tenuto inoltre a autodichiarare i propri dati anagrafici e lo status di familiare del lavoratore deceduto per patologia causata o concausata per contagio da COVID-19 e, se la domanda è cumulativa, anche lo status di familiare degli altri beneficiari.

Una tantum a familiari di sanitari vittime di Covid: istruttoria delle istanze

Sulla base della documentazione prodotta, l'INAIL accerta la sussistenza dei presupposti per il beneficio.

ATTENZIONE: L'INAIL può richiedere eventuale documentazione integrativa, da inoltrare all’indirizzo dcra@postacert.inail.it entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, facendo riferimento alla richiesta e al nominativo della vittima.

Una volta conclusa l’istruttoria, l’INAIL invia al Dipofam l'elenco dei nominativi delle vittime per le quali ritiene ammissibile l'erogazione del beneficio e quelle per le quali non la ritiene ammissibile.

Il Dipofam approva l’elenco e stabilisce, con decreto, la misura della prestazione da erogare.

L’INAIL comunica l’esito dell’istanza all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda ed eroga l'una tantum entro 60 giorni dal decreto del Dipofam, previo trasferimento delle relative risorse finanziarie.

ELENCO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (allegato 1, decreto 22 settembre 2022)

Professioni sanitarie

Farmacista; Medico chirurgo; Odontoiatra; Veterinario; Biologo; Fisico; Chimico; Psicologo

Professioni sanitarie infermieristiche

Infermiere; Infermiere pediatrico; Ostetrica/o Professioni tecnico sanitarie

Area tecnico - diagnostica

Tecnico sanitario di radiologia medica; Tecnico audiometrista; Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; Tecnico di neurofisiologia

Area tecnico-assistenziale

Tecnico ortopedico; Tecnico audioprotesista; Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; Igienista dentale; Dietista

Professioni sanitarie della riabilitazione

Podologo; Fisioterapista; Logopedista; Ortottista-assistente di oftalmologia; Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; Tecnico riabilitazione psichiatrica; Terapista occupazionale; Educatore professionale

Professioni sanitarie della prevenzione

Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; Assistente sanitario

 

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