Falso in bilancio, pene “sotto soglia” troppo severe

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Con l’approvazione della legge sul risparmio - nello specifico del disposto dell’articolo 30, legge 262/2005 - sono state nuovamente modificate le fattispecie di “false comunicazioni sociali” di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile, già modificate dal Dlgs 61/2002. La suddetta riforma è stata accompagnata da molteplici polemiche da parte di chi voleva il testo più penalizzante, soprattutto con l’eliminazione delle soglie quantitative di punibilità. Dopo una lunga disputa in sede parlamentare, non solo le soglie sono rimaste, ma, quasi a compensazione, sono state introdotte pesanti sanzioni amministrative per le ipotesi in cui le false comunicazioni sociali rimangono al di sotto della soglia di punibilità: sanzione amministrativa da dieci a cento quote; interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni; interdizione dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa. In tal modo, il  legislatore sembra aver punito il falso in bilancio “sotto soglia” quasi più rigorosamente di quanto non fosse previsto per il falso in bilancio “sopra soglia”.

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