Fallimento dell’appaltatore di opera pubblica e credito del subappaltatore

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Fallimento dell’appaltatore di opera pubblica e credito del subappaltatore

Pronuncia delle Sezioni Unite civili di Cassazione sulle modalità di soddisfacimento del credito del subappaltatore di opera pubblica nei confronti dell'appaltatore in caso di fallimento di quest'ultimo.

Con sentenza n. 5685 del 2 marzo 2020, la Suprema corte ha fornito precisazioni anche in merito alla possibilità o meno di attivazione del meccanismo delineato dall'art. 118, terzo comma, del Decreto legislativo n. 163/2006 che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest'ultimo al subappaltatore.

Ha così enunciato il principio di diritto secondo cui, in caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, il meccanismo di cui al menzionato art. 118 “deve ritenersi riferito all'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un'impresa in bonis”.

Tale meccanismo, dunque, non è applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie.

Conseguentemente:

  • da una parte, al curatore è dovuto dalla stazione appaltante il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto”;
  • dall'altra, “il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum e dell'ordine delle cause di prelazione”.
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