Fallimento, credito prededucibile se la prestazione inerisce alla gestione fallimentare

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Con la sentenza n. 1765 del 30 gennaio 2015, la Corte di cassazione, Sesta sezione civile, ha stabilito che è prededucibile, e non semplicemente privilegiato, il credito maturato dal professionista incaricato dal debitore della redazione del concordato preventivo nel caso di successiva dichiarazione di fallimento.

Ciò anche se non è stata dimostrata l’utilità della prestazione per la massa dei creditori.

Dunque, la Cassazione non permette un’interpretazione restrittiva dell’art. 111 della legge fallimentare, nella previsione che i crediti sorti a seguito delle attività rese in favore del fallimento, per la redazione del concordato e la relativa assistenza, rientrano tra quelli da soddisfarsi in prededuzione. Sono considerati debiti prededucibili, infatti, quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 19 - In Breve

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