Fallimenti Nuovi accordi e convenzioni Analisi Cndcec
Pubblicato il 03 dicembre 2016
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Il Cndcec ha diffuso un documento in cui affronta la disciplina degli accordi e delle convenzioni conclusi tra il debitore e le banche o intermediari finanziari, che prevede che gli effetti di accordi funzionali al superamento della crisi d’impresa, se approvati da una maggioranza qualificata di banche e di intermediari finanziari, si estendano e siano obbligatori anche per le banche e gli intermediari non aderenti.
L’estensione degli effetti dell’accordo ai creditori non aderenti richiede che i creditori appartenenti alla medesima categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede.
Nel documento “Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria” vengono analizzati i due nuovi istituti - disciplinati dall’art. 182-septies del RD 267/42 (legge fallimentare), introdotti dall’art. 9, comma 1 del DL 83/2015 (conv. L. 132/2015) - della convenzione di moratoria, volto a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi, e del nuovo accordo di ristrutturazione che integra e affianca quello ordinario ex art. 182-bis della legge fallimentare.
L’ambito di intervento della norma è quello dei creditori qualificati: banche e gli intermediari finanziari che, anche se non individuati con riferimenti normativi puntuali, sono agevolmente riconducibili agli istituti di credito iscritti nell’albo dell’art. 13 del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) e agli intermediari finanziari di cui all’art. 106-107 del TUB (ai quali rinvia l’art. 18 del TUF) per i soggetti abilitati ai servizi di investimento (tra gli altri, le imprese di leasing, i consorzi fidi, le società di factoring, le realtà di credito al consumo, le società veicolo impiegate nelle cartolarizzazioni).
I nuovi istituti sopperiscono alla necessità di evitare che gli intermediari meno coinvolti possano incidere sulla portata dell’accordo complessivo pretendendo concessioni che creino una non gradita e talvolta inaccettabile disomogeneità di trattamento tra i creditori finanziari che versano in situazioni omogenee.
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