Fallimenti, ritenuta sull’onorario esposto dal professionista

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Fallimenti, ritenuta sull’onorario esposto dal professionista

Il curatore fallimentare deve calcolare la ritenuta d’acconto sull’onorario esposto dal professionista sulla fattura al momento del riparto.

La Dre Veneto risponde - consulenza giuridica 907-2/2018 - ad un quesito formulato dall’Odcec di Treviso, in merito alle modalità di computo della ritenuta d’acconto applicata dal curatore fallimentare al momento del pagamento di un professionista insinuato al passivo per prestazioni rese prima dell’apertura della procedura concorsuale. Si chiedeva se la base di calcolo fosse l’onorario ammesso allo stato passivo, tra i crediti privilegiati, oppure il compenso risultante dalla fattura emessa in sede di riparto.

Il gap nasceva dalla legge di Bilancio 2018:

  • il credito del professionista gode del privilegio solo per la parte riferita agli onorari, mentre l’importo riferito all’Iva è ammesso in chirografo;
  • i crediti professionali sorti dopo il 1° gennaio 2018 godono tutti uguale grado di privilegio.

La Dre accoglie la tesi esposta: la ritenuta d’acconto deve essere effettuata sull’onorario esposto dal professionista in fattura al momento del riparto.

Con tale soluzione c'è perfetta corrispondenza tra gli importi indicati in fattura e la base di calcolo per l’applicazione della ritenuta, nonché la quadratura tra i dati inseriti nel modello 770 predisposto dal curatore e la dichiarazione dei redditi trasmessa dal professionista percipiente.

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