Fabbricati rurali: rimane esenzione Ici anche se il terreno adiacente è affittato

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La Cassazione, con sentenza n. 16527 del 14 luglio 2010, ha stabilito che mantiene il diritto all’esenzione Ici l’agricoltore in pensione che abita in un fabbricato rurale ed ha affittato a terzi il terreno adiacente.

La decisione si basa sull’assunto che un fabbricato utilizzato come abitazione può essere considerato rurale se ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 9 del decreto legge 557/1993, convertito dalla legge 133/1994, che, al comma 3-bis, prevede l'esenzione anche per le costruzioni strumentali (come gli uffici delle società agricole o all'attività agrituristica) alle attività agricole destinate alla manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli. È necessario per l’applicazione dell’esenzione che l'immobile sia utilizzato come abitazione principale dal titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale, dal socio o amministratore della società agricola, dall'affittuario o da chi, con altro titolo idoneo, conduce il terreno cui il fabbricato è asservito.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 24 – L’esenzione resta anche con l’affitto – Ser.Tro.

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