Extraprofitti banche, tutto sull’imposta straordinaria
Pubblicato il 26 febbraio 2024
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E’ stata pubblicata in data 23 febbraio 2024 dall’Agenzia delle Entrate la circolare n. 4/E, con la quale – sentita la Banca d’Italia – vengono fornite istruzioni operative agli uffici sull’imposta straordinaria a carico delle banche, introdotta dall’articolo 26 del Decreto legge n. 104/2023 (Decreto Asset), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136/2023.
In particolare, al fine di garantire l’uniformità d’azione, l’Amministrazione finanziaria ha fornito indicazioni in relazione:
- all’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta straordinaria;
- alla determinazione della base imponibile;
- alla soglia relativa all’ammontare massimo dell’imposta straordinaria;
- alle modalità e ai termini per il versamento dell’imposta;
- alle regole per la costituzione della riserva non distribuibile;
- alle modalità di determinazione della base imponibile dell’imposta per le imprese che iniziano l’attività nel corso degli esercizi interessati.
Prima di passare in rassegna i punti salienti del nuovo documento di prassi, si ricapitolano le novità per l’anno 2023 riguardanti l'imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine d'interesse delle banche; al riguardo, si legga il post: “Decreto Asset, votata la fiducia alla Camera. Tutte le novità”.
Extraprofitti banche, tassazione straordinaria per il 2023
Come detto è stato l’articolo 26 del Decreto Asset, convertito in Legge n. 136/2023, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici», ad introdurre un’imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine d’interesse.
L’imposta è stata inserita “a seguito dell’andamento dell’economia e, in particolare, dei tassi di interesse che hanno sensibilmente inciso sul debito contratto dalle imprese e dalle famiglie”.
NOTA BENE: Le maggiori entrate derivanti dalla suddetta imposta affluiscono in un apposito capitolo del bilancio dello Stato, per essere indirizzate al finanziamento del fondo di garanzia per la prima casa, del fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.
L’ammontare di tale imposta straordinaria è determinato applicando un'aliquota pari al 40% sul totale del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10% il medesimo margine riferito all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
ATTENZIONE: Il comma 3 della norma fissa un tetto massimo all'ammontare dell'imposta straordinaria pari allo 0,26% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 92 del 4 regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo, con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
In sede di conversione del decreto Asset, sono stati introdotti due commi che sanciscono rispettivamente:
- la possibilità per le banche, in luogo del versamento dell'imposta, di destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta ad una riserva non distribuibile;
- il divieto per le banche di traslare gli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali.
Extraprofitti banche, ambito soggettivo
La circolare n. 4/E/2024 individua, in primo luogo, l’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta straordinaria, riconoscendola a carico delle banche di cui all’articolo 1 del Testo unico in materia bancaria e creditizia (TUB) - decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Si definisce “banca” l’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria, intesa come raccolta di risparmio tra il pubblico ed esercizio del credito.
Presupposto per l’esercizio dell’attività bancaria è l’ottenimento dell’autorizzazione da parte della competente autorità; anche le succursali di banche extracomunitarie devono essere autorizzate in Italia sempre ai sensi del TUB. Le banche aventi sede in altri Stati dell’Unione Europea possono, invece, operare in Italia tramite succursali previa ricezione da parte della Banca d’Italia delle prescritte comunicazioni e l’iscrizione nell’albo.
NOTA BENE: Rientrano, dunque, nell’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta straordinaria le banche iscritte nell’albo di cui all’articolo 13 del TUB.
Si tratta, per esempio,
- sia delle banche costituite in forma di società per azioni;
- sia delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo, costituite nella forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata con scopo mutualistico.
Pertanto, chiarisce la circolare che l'imposta straordinaria è dovuta dalle banche anche se operanti tramite stabile organizzazione nel territorio dello Stato. In altri termini, costituiscono soggetti passivi dell'imposta sia le banche residenti sia le stabili organizzazioni di banche non residenti autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria.
Imposta straordinaria sugli extraprofitti, base imponibile
Si specifica nella circolare dell’Agenzia delle Entrate che per determinare la base imponibile del tributo in commento, occorre considerare il margine d’interesse nella sua interezza, così come risultante dalla voce 30 del conto economico, senza apportare aggiustamenti o rettifiche: il conto economico deve essere redatto in base alla circolare della Banca d’Italia n. 262/2005.
Di conseguenza, la base imponibile risulta pari alla differenza, se positiva, tra la voce 30 del conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il bilancio di riferimento è quello chiuso al 31 dicembre 2023) e la voce 30 del conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il bilancio di riferimento è quello chiuso al 31 dicembre 2021) aumentata del 10%.
NOTA BENE: Su tale risultato si applica l’aliquota in misura pari al 40%.
Nel caso l’incremento del margine d’interesse (voce 30) relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 rispetto a quello relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 sia inferiore al 10% di quest’ultimo, non emerge alcuna base imponibile assoggettabile all’imposta straordinaria.
Analogamente, se il margine d’interesse (voce 30) relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 sia negativo, questo deve essere considerato pari a zero al fine di confrontarlo con il margine relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, per determinare la base imponibile.
Nella circolare n. 4/2024, inoltre, l’Amministrazione finanziaria specifica che tutte le banche italiane e le succursali italiane di banche costituite in Paesi extracomunitari che non hanno stipulato accordi di reciprocità e che già redigono lo schema di conto economico in conformità alla circolare della Banca d’Italia n. 262 del 2005 non dovranno operare alcuna riclassificazione per individuare il margine d’interesse di cui alla voce 30.
Al contrario, le succursali italiane di banche costituite in altri Paesi dell’Unione europea e le succursali italiane di banche costituite in Paesi extracomunitari che hanno stipulato accordi di reciprocità non sono tenute alla presentazione di un bilancio redatto secondo gli schemi e i criteri indicati nella circolare della Banca d’Italia n. 262 del 2005.
Quantificazione e versamento dell’imposta straordinaria
Per consentire il corretto versamento dell’imposta straordinaria, l’importo del margine d’interesse determinato deve essere raffrontato con un ultimo parametro.
Infatti, la norma specifica, al comma 3, che l’ammontare dell’imposta straordinaria, in ogni caso, non può essere superiore ad una quota pari allo 0,26% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale, con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
NOTA BENE: Per i soggetti residenti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, l’imposta è dovuta per un ammontare pari al minor valore tra l’importo “teorico” dell’imposta e lo 0,26% dell’ammontare dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2022. Per soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare occorre, invece, fare riferimento al valore rilevato alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso alla data del 1° gennaio 2023.
Nel caso di stabili organizzazioni di soggetti non residenti, si ritiene che tale riscontro debba essere effettuato considerando lo 0,26% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio riferito agli elementi della stessa stabile organizzazione che soddisfano i criteri previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 92 del CRR, sempre con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
ATTENZIONE: L’imposta straordinaria deve essere versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024.
Per i soggetti con periodo d’imposta a cavallo d’anno, invece, la scadenza era il 31 gennaio 2024 se il termine di approvazione del bilancio (a quattro o sei mesi) scadeva nel 2023.
Per il pagamento dell’imposta straordinaria, l’Agenzia – con la risoluzione n. 7/E/2024 ha istituito apposti codici tributo. Si rimanda, a tal fine, al post: “Extraprofitti banche, pronti i codici tributo per l’imposta straordinaria”.
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