Extracomunitari senza contributi

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La circolare Inps 41/2008 chiarisce che le aziende sono tenute a corrispondere i contributi all'Inps per il lavoratore extracomunitario occupato in Italia che proviene da uno Stato non comunitario né legato all'Italia da convenzioni di sicurezza sociale, perché il lavoratore sia assicurato ai fini previdenziali in Italia secondo le regole generali applicabili ai lavoratori italiani (principio di territorialità dell'obbligo assicurativo). Le stesse aziende possono anche chiederne il rimborso, se avranno ottenuto dal Ministero l'esonero al versamento di cui alla legge n. 398/1987, presentando una certificazione dell'ente assicuratore estero attestante l'avvenuto adempimento, nel paese di provenienza del lavoratore, degli obblighi contributivi per i quali è stato chiesto l'esonero. Le domande di rimborso possono riguardare solo i periodi assicurativi in relazione ai quali il decreto ha concesso l'esonero. Esse non possono essere presentate prima che siano decorsi 6 mesi dalla data di pubblicazione del relativo decreto. Il rimborso degli oneri assicurativi avverrà in sei mesi dalla data di presentazione della richiesta. La retribuzione cui riferirsi ai fini del computo contributivo da corrispondere in pendenza della procedura è quella prevista dalle vigenti disposizioni in materia di minimale (legale e contrattuale) di retribuzione imponibile ai fini previdenziali, in base al settore di impiego del lavoratore in territorio italiano. Essa va pertanto individuata prescindendo dalle retribuzioni dovute ai lavoratori in base al contratto di lavoro loro applicabile nel paese di provenienza.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 44 - ExtraUe, contributi pagati in Italia - Leonardi

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