Ex voucher, le nuove prestazioni occasionali rivisitate dalla legge di Bilancio
Pubblicato il 16 febbraio 2023
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Il comma 342, art. 1, della legge di Bilancio 2023, ha apportato significative modifiche alla disciplina del c.d. Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale. Ci si riferisce, in particolare, a quelle prestazioni saltuarie o, per l’appunto, occasionali, disciplinate dall’art. 54-bis, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la cui attivazione avviene mediante l’apposita piattaforma INPS secondo le due distinte modalità sopracitate.
In tale ambito, la legge di Bilancio 2023 ha introdotto alcune rilevanti novità, fra le quali: l’incremento da 5.000 euro a 10.000 euro del limite massimo dei compensi erogabili da ciascun utilizzatore; l’estensione delle categorie di utilizzatori che, dal 1° gennaio 2023, ricomprendono, salvo alcune specifiche eccezioni, tutti i datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Il successivo comma 343, invece, ha abrogato la possibilità di utilizzare il contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore agricolo, introducendo una disciplina transitoria per il biennio 2023-2024, regolamentata dai commi da 344 a 354, art. 1, legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Le istruzioni INPS sono state fornite con la circolare 19 gennaio 2023, n. 6, la quale rinvia a successive specifiche le disposizioni normative concernenti le novità per il settore agricolo.
Ambito di applicazione
Ai sensi dell’art. 54-bis, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, i datori di lavoro possono acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti consentiti dalla norma, utilizzando i seguenti due strumenti la cui gestione è affidata all’Istituto previdenziale:
- il Libretto Famiglia, dedicato esclusivamente alle persone fisiche non esercenti attività professionale o d’impresa per remunerare le prestazioni di lavoro occasionali rese per piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione, per assistenza domiciliare a bambini e persone anziane, anche ammalate o con disabilità, per l’insegnamento privato supplementare. L’art. 1, comma 368, lett. b), legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha altresì esteso l’utilizzo del Libretto Famiglia alle società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, per le attività rese dagli steward nell’ambito delle attività individuate dal decreto del Ministero dell’Interno 8 agosto 2007, successivamente sostituito dal decreto 13 agosto 2019;
- il Contratto di prestazione occasionale, da non confondersi con il contratto di lavoro autonomo occasionale, utilizzabile da professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni e fondazioni, nonché altri enti di natura privata o pubbliche amministrazioni.
Si rammenta che, ai sensi del comma 14, del citato articolo 54-bis, come rivisitato dalla lettera d), comma 342, art. 1, legge di Bilancio 2023, il ricorso al contratto di prestazione occasionale è vietato:
- da parte di utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato (nella previgente disciplina il divieto operava per gli utilizzatori aventi alle dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive operanti nel turismo, il cui limite era fissato in otto lavoratori e per le attività rese solo da particolari soggetti);
- da parte di imprese del settore agricolo;
- da parte di imprese dell’edilizia e settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazioni di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- nell’ambito di appalti di opere e servizi.
NOTA BENE: con specifico riferimento alle imprese del settore alberghiero e aziende ricettive a vocazione turistica, la modifica della precedente disciplina opera un ampliamento della platea di destinatari, potendo tali soggetti continuare ad accedere al contratto di prestazione occasionale allo stesso modo di altri utilizzatori. Pertanto, oltre ad essere stata abrogata la disposizione che prevedeva l’attivazione in favore di lavoratori specificatamente appartenenti alle categorie contemplate al comma 8 (pensionati, giovani, disoccupati o percettori del reddito di inclusione), le imprese del settore alberghiero/ricettivo possono utilizzare il contratto di prestazione occasionale laddove aventi in forza fino a dieci lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato. |
Limiti economici
L’art. 1, comma 342, lett. a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha modificato il limite massimo di fruizione delle prestazioni occasionali per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, raddoppiando il limite di compenso da 5.000 a 10.000 euro. Restando invariati, invece, gli altri limiti riferiti a ciascun prestatore, sia con riferimento alla totalità degli utilizzatori che al singolo utilizzatore.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i limiti di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali, per singolo anno civile, sono pari a:
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi non superiori a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi non superiori a 10.000 euro;
- per ciascun prestatore, con riferimento al medesimo utilizzatore, a compensi non superiori a 2.500 euro.
Il legislatore ha, altresì, specificato che i predetti limiti si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 2007 93.29.1.
Si rammenta che per le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, e per le sole attività lavorative indicate dal decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007, è possibile erogare compensi a ciascun prestatore, nei confronti di ciascun utilizzatore (di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91), nel limite di 5.000 euro per anno civile. Altresì, come già indicato nella circolare INPS n. 95/2018, alle predette società non si applica il limite di compenso erogabile da ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori (per il 2023 pari ad euro 10.000).
Prestazioni occasionali |
Limite precedente |
Limiti dal 01/01/23 |
Compenso annuo erogabile con riferimento alla totalità dei prestatori |
€ 5.000 |
€ 10.000 |
Compenso annuo percepibile dal singolo prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori |
€ 5.000 |
€ 5.000 |
Compenso annuo erogabile dal medesimo utilizzatore al singolo prestatore di lavoro |
€ 2.500 |
€ 2.500 |
Compenso annuo erogabile da società sportive alla totalità dei prestatori |
(Nessuno, secondo quanto sostenuto da INPS) |
(Nessuno, secondo quanto sostenuto da INPS) |
Compenso annuo percepibile dal singolo prestatore da società sportive |
€ 5.000 |
€ 5.000 |
Quanto ai limiti economici, appare il caso di evidenziare che rimangono in vigore le deroghe di cui all’art. 54-bis, comma 8. Tale disposizione consente di computare nella misura del 75% dell’importo, ai soli fini del limite di compenso annuo erogabile da ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori, le prestazioni rese dalle seguenti categorie di soggetti:
- titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitari;
- persone disoccupate ai sensi dell’art. 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni a sostegno del reddito.
Affinché le prestazioni rese dai predetti soggetti vengano computate nella minor quota del 75%, gli stessi dovranno autocertificare la relativa condizione all’atto della propria registrazione nella piattaforma informatica dell’Istituto previdenziale.
Modalità di registrazione e comunicazione delle prestazioni
Come già illustrato nella precedente circolare INPS 17 ottobre 2018, n. 103, ai fini dell’accesso alle prestazioni del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale, i lavoratori dovranno registrarsi preventivamente sulla piattaforma informatica INPS, raggiungibile sul sito istituzionale dell’Ente al servizio Prestazioni di Lavoro Occasionale e Libretto di famiglia, fornendo le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi, nonché per il pagamento da parte dell’INPS.
Gli utilizzatori, prima di ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale, dovranno preventivamente alimentare il proprio portafoglio telematico attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore e l’assolvimento degli oneri previdenziali ed assicurativi. Tale versamento potrà avvenire mediante:
- il modello F24Elementi identificativi (ELIDE), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore avendo cura di specificare la causale “LIFA” per il Libretto Famiglia e “CLOC” per il Contratto di prestazione occasionale. Si evidenzia che nel campo “Elementi identificativi” non dovrà essere inserito alcun valore.
- strumenti di pagamento elettronico con addebito in conto corrente ovvero su carta di credito/debito, gestiti direttamente sul sito INPS alla sezione Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti.
ATTENZIONE: Per il Libretto Famiglia si rammenta che ogni versamento è pari ad euro 10,00 o multipli di euro 10,00. Tale importo nominale è suddiviso come segue: € 8,00 per il compenso a favore del prestatore; € 1,65 per la contribuzione IVS alla Gestione separata INPS; € 0,25 per il premio assicurativo INAIL; € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione e per l’erogazione del compenso al prestatore. |
Accreditato il versamento, l’utilizzatore, almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, tramite la piattaforma informatica INPS ovvero tramite i servizi del contact center, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:
- dati identificativi del prestatore;
- misura del compenso pattuita;
- luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
- data e ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
- settore di impiego del prestatore;
- eventuali ulteriori informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.
ATTENZIONE: La misura del compenso pattuito per la prestazione non può essere inferiore a 36 euro per le prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata. Difatti, il compenso minimo previsto dalla legge è pari ad euro 9,00 orari e la prestazione, anche se di durata effettiva inferiore, non potrà essere inferiore a quattro ore. |
Eventuali revoche delle comunicazioni inoltrate dovranno essere comunicate con i medesimi mezzi entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo al giorno programmato di svolgimento della prestazione lavorativa.
Il compenso al prestatore di lavoro verrà erogato direttamente dall’Istituto previdenziale entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione mediante:
- accredito sul conto corrente bancario indicato sulla piattaforma al momento della registrazione;
- bonifico bancario domiciliato presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A.;
- qualsiasi sportello postale.
NOTA BENE: Nell’ambito del contratto di prestazione occasionale l’utilizzatore dovrà stimare una “spesa” pari ad euro 12,41 per ogni ora di lavoro. In particolare, ai 9 euro netti orari di compenso spettante al prestatore dovranno aggiungersi € 2,97 di contribuzione IVS alla Gestione separata INPS (33%), € 0,32 per il premio assicurativo INAIL (3,50%) e l’1% dei predetti importi quale onere per la gestione della prestazione occasionale e per l’erogazione del compenso al prestatore. |
QUADRO NORMATIVO Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Testo coordinato) |
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