Evasione dei contributi Regime sanzionatorio
Pubblicato il 14 settembre 2017
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L’INPS ha recentemente emanato la circolare del 5 luglio 2017, n. 106, al fine di fornire un riepilogo delle diposizioni che regolano la materia relativa ad omissione, infedeltà delle denunce obbligatorie e loro tardiva presentazione.
Regime sanzionatorio
L’omissione, l’infedeltà delle denunce obbligatorie o la loro tardiva presentazione configurano la fattispecie dell’evasione contributiva, delineata dall’art.116, c.8, lettera a) e b), della legge del 23 dicembre 2000, n. 388 (G.U. n. 302 del 29 dicembre 2000).
La norma, finalizzata a prevedere misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare, stabilisce che i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e che, comunque, non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, vale a dire nell'ipotesi in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento (la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge).
NB! I contributi previdenziali obbligatori devono essere versati entro i termini e con le modalità di calcolo stabilite dalla legge. Se queste regole non vengono rispettate si determina un'inadempienza contributiva che deve essere regolarizzata.
In assenza del tempestivo pagamento dei contributi e in relazione alla gravità dell'inadempienza si applicano:
In particolare, le sanzioni civili, in materia di inadempimento delle obbligazioni contributive nei confronti di enti previdenziali, hanno la funzione di rafforzamento dell'obbligo contributivo e di risarcimento del danno subìto dagli enti per il mancato tempestivo pagamento di contributi.
A completamento di quanto sopra, si fa presente, inoltre, che con l’intervento operato dall’art. 3, comma 6, del d.lgs. del 15 gennaio 2016, n. 8 (G.U. n.17 del 22 gennaio 2016) è stato depenalizzato il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali per gli omessi versamenti di importo inferiore a euro 10.000 annui. |
Evasione contributiva ed omissione contributiva, differenze
La circolare Inps n. 106 del 5 luglio 2017, fa presente che la nozione di “evasione” ha prodotto, nel tempo, un contenzioso amministrativo e giudiziale che ha dato luogo a ripetute pronunce del Giudice di legittimità spesso di tenore contrastante, soprattutto a causa della confusione con il diverso concetto di “omissione”.
E’ bene, allora, riepilogare ed approndire le diposizioni normative che regolano la materia e le principali pronunce giurisprudenziali, in modo da discernere al meglio i due concetti e comprendere a quali conseguenze sanzionatorie va incontro l’azienda inadempiente sotto questo punto di vista.
In primo luogo, la disciplina del regime sanzionatorio contenuta al comma 8 dell’art. 116 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388 è diretta a definire, alle lettere a) e b), gli effetti collegati al comportamento dei soggetti che, in relazione alla specifica normativa che regola l’adempimento alle Gestioni previdenziali e assistenziali, non provvedono, mensilmente o periodicamente, ovvero provvedono in misura inferiore a quella dovuta per legge, al pagamento dei contributi.
Appare opportuno precisare che le ipotesi di cui alle lettere a) e b) trovano applicazione, in via generale, sia verso i soggetti che rivestono la qualifica di datori di lavoro e/o committenti sia verso i lavoratori autonomi in relazione alla diversa tipologia degli adempimenti previsti per ciascuna Gestione previdenziale.
Conformemente con quanto stabilito dalla lettera a) della norma in esame, il mancato o ritardato pagamento dei contributi, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, integra la fattispecie dell’omissione contributiva.
Diversamente, si configura l’ipotesi dell’evasione laddove vi sia occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzioni erogate e l’occultamento sia attuato con l’intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontariamente indirizzato a tale scopo, ai sensi di quanto stabilito dalla lettera b) del menzionato art. 116.
OMISSIONE |
EVASIONE |
Il datore di lavoro non provvede, nel termine previsto, al pagamento del debito previdenziale che risulta dalle comunicazioni effettuate all’Ente e dalle scritture aziendali obbligatorie. |
Non solo il datore evita di versare i contributi, ma omette anche le denunce obbligatorie all’Istituto previdenziale e le registrazioni sulla documentazione aziendale – o presenta denunce o registrazioni inveritiere – con l’intenzione specifica di non adempiere all’obbligazione contributiva, occultando i rapporti di lavoro in essere o le retribuzioni erogate.
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NB! Un utile strumento per verificare la regolarità del versamento dei contributi previdenziali è l’Estratto conto contributivo, messo a disposizione dall’INPS, che riepiloga i versamenti da lavoro, figurativi e da riscatto, suddivisi in base alla gestione alla quale il lavoratore risulta iscritto. In particolare, grazie all’Estratto conto contributivo, consultabile on line, i lavoratori possono verificare la regolarità dei contributi versati autonomamente o dai propri datori di lavoro per segnalare all'INPS eventuali discordanze. In particolare, l’Estratto conto previdenziale riporta i dati anagrafici del lavoratore e, riassunti in una tabella, i versamenti previdenziali suddivisi in:
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Orientamento giurisprudenziale rispetto ai casi di evasione contributiva
Una delle principali pronunce di riferimento nel definire i contorni della fattispecie dell’evasione è la sentenza della Corte di Cassazione n. 28966, del 27 dicembre 2011.
In dettaglio, ripercorrendo la lettura effettuata dai Giudici di legittimità nel corso del decennio successivo alla data di entrata in vigore del nuovo regime sanzionatorio stabilito dal menzionato art. 116, la Corte ha precisato gli elementi che concorrono a definire l’ipotesi dell’evasione.
Segnatamente, con specifico riferimento all’elemento oggettivo dell’occultamento, la Corte ha precisato che tale termine non solo indica l’assoluta mancanza “di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l’eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni”, ma ricorre anche nell’ipotesi di denuncia obbligatoria all’Ente previdenziale che risulti non presentata, incompleta o non conforme al vero.
Da ciò discende che anche l’omissione, l’infedeltà e la tardiva presentazione delle denunce obbligatorie configura un’ipotesi di evasione, in quanto tali ipotesi integrano un comportamento sintomatico della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni nel quale è possibile individuare il requisito di carattere soggettivo, rappresentato dall’elemento psicologico dell’intenzionalità previsto dalla norma, necessario a ricondurre la fattispecie nell’alveo dell’evasione.
Ciò lascia presumere l’esistenza di una specifica volontà del soggetto che ha posto in essere il comportamento omissivo, diretta ad evitare possibili accertamenti o riscontri in assenza dei quali si consentirebbe al contribuente, in concreto, di sottrarsi al versamento di quanto dovuto ovvero di adempiere in misura inferiore.
Successivamente, l’ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte si è espressa nel senso di ritenere che nelle ipotesi di omessa o infedele denuncia si è sempre in presenza di una fattispecie di evasione, tranne nel caso in cui il datore di lavoro fornisca una prova idonea ad escludere l’intento fraudolento, quindi dimostri la buona fede, col conseguente venire ad esistenza della diversa e più tenue fattispecie dell’omissione.
Alla stessa stregua, secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, la fattispecie dell’evasione ricorre anche nel caso di tardiva denuncia della situazione debitoria intervenuta oltre il prescritto termine legale.
Viceversa, si configura l’ipotesi dell’omissione contributiva nel caso in cui emergano differenze contributive derivanti da operazioni di conguaglio, effettuate in una denuncia correttamente compilata e presentata, per sgravi o agevolazioni contributive successivamente rivelatisi indebiti.
NB! Omissione ed evasione, sul piano civilistico, consistono in un inadempimento, cioè nel mancato versamento – o nel versamento inferiore a quello dovuto – nei termini previsti dalla legge, dei contributi previdenziali o assistenziali. |
Il caso di denunce effettuate spontaneamente: “ravvedimento operoso”
Il secondo capoverso dell’art. 116, comma 8, lettera b), introducendo una forma di ravvedimento operoso, stabilisce che le sanzioni civili previste per l’evasione sono ricondotte alla stessa misura prevista per l’ipotesi di omissione qualora:
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la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente entro 12 mesi dal termine previsto per il pagamento della contribuzione;
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la denuncia sia effettuata prima di ogni possibile contestazione da parte dell’INPS;
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il pagamento sia effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia.
NB! Secondo le stime diffuse dall’INPS, l’evasione di contributi previdenziali, dal 2000 a oggi, ammonta a 157,2 miliardi di euro. Il ravvedimento operoso è lo strumento con cui il contribuente può spontaneamente regolarizzare violazioni, irregolarità o omissioni tributarie con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento. |
QUADRO NORMATIVO Legge del 23 dicembre 2000, n. 388 |
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