Estinzione reato dopo patteggiamento esclude la recidiva
Pubblicato il 17 luglio 2018
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In tema di patteggiamento, la dichiarazione di estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 445 del Codice di procedura penale comporta l'esclusione degli effetti penali anche ai fini della recidiva.
Non solo. L'estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 445, comma secondo, c.p.p., opera "ipso jure" e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione.
E’ sulla scorta di questi principi che la Corte di cassazione, con sentenza n. 32492 del 16 luglio 2018, ha annullato una decisione di merito limitatamente alla qualificazione della recidiva.
Sentenza di applicazione della pena irrevocabile, recidiva insussistente
In questa, l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di detenzione di stupefacenti e condannato con applicazione di un incremento di pena in considerazione della recidiva contestata (reiterata specifica).
L’uomo aveva fatto ricorso lamentando, in particolare, che giudici di merito avessero erroneamente ritenuto la sussistenza della recidiva, con corrispondente aumento della pena nella misura dei due terzi.
Difatti, da come emergeva dal certificato del casellario giudiziale, a carico del ricorrente risultavano solo due sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenute irrevocabili.
La contestazione della recidiva, ossia, era da ritenere erronea, in conseguenza del verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 445, comma 2, Codice di procedura penale.
Quest’ultima disposizione, in tema di effetti dell'applicazione della pena su richiesta, testualmente prevede che “Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena”.
In definitiva, la Suprema corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione della recidiva, rinviando per nuovo giudizio sul punto e sulla rideterminazione della pena, ad altra sezione della Corte di appello.
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