Bonus per il part time ciclico, ultime ore per la domanda - La Video Guida
Pubblicato il 15 dicembre 2023
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I lavoratori in part time ciclico, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti o orizzontali, possono presentare domanda di bonus dal 13 novembre 2023 e fino al 15 dicembre 2023.
Lo rende noto l’INPS con il messaggio n. 3977 del 10 novembre 2023.
Le domande possono essere presentate sia per l’annualità 2023, sia per l’annualità 2022 (per la quale i termini sono ora riaperti a seguito dell’intervenuta interpretazione autentica che ha esteso la platea dei beneficiari dell’una tantum).
Ma andiamo con ordine.
Bonus 2022 secondo il decreto Aiuti
L’indennità una tantum per l’anno 2022 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico è stata introdotta dal decreto Aiuti (articolo 2-bis, comma 1, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022).
In origine l’una tantum, di importo pari a 550 euro, veniva riconosciuta ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari, nell'anno 2021, di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane.
Come requisiti di accesso all’indennità una tantum, il legislatore prevedeva che il lavoratore, alla data di presentazione della domanda:
- non fosse titolare di altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello a tempo parziale ciclico verticale;
- non fosse percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI);
- non fosse titolare di un trattamento pensionistico diretto.
L’INPS ha emanato le istruzioni operative con la circolare n. 115 del 13 ottobre 2022.
La possibilità di inviare le domande di riconoscimento del bonus per l’anno 2022 è scaduta il 30 novembre 2022.
Bonus 2022 post novità del decreto Anticipi
Con norma di interpretazione autentica (articolo 18, comma 1, decreto-legge n. 145/2023), il legislatore ha allargato la previsione di cui all’articolo 2-bis del decreto Aiuti, ora riferita ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti o orizzontali, purché caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a 7 settimane e non superiore a 20 settimane.
Più nel dettaglio, l’indennità una tantum per l’anno 2022 viene ora riconosciuta ai lavoratori:
- titolari, nell'anno 2021, di un contratto di lavoro a tempo parziale verticale, misto o orizzontale, caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa;
- non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello a tempo parziale ciclico verticale, misto o orizzontale;
- non percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI);
- non titolari di un trattamento pensionistico diretto.
Bonus 2023 del decreto Anticipi
Il decreto anticipi (articolo 18, comma 2, decreto-legge n. 145/2023) inoltre rinnova il riconoscimento del bonus per il 2023.
L’indennità una tantum di importo pari a 550 euro, per l’anno 2023, spetta ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari, nell'anno 2022, di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico (verticale, misto o orizzontale), caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.
L’INPS, con il messaggio n. 3977 del 10 novembre 2023, chiarisce che tale requisito si intende soddisfatto laddove il lavoratore - nell’alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro riferiti al citato contratto dell’anno 2022 - possa fare valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a 7 settimane e non superiore a 20 settimane.
NOTA BENE: Per periodo continuativo di un mese si intende un arco temporale pari a 4 settimane (parametrato in giornate per gli assicurati del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo per i quali l’accredito è espresso in giornate).
In aggiunta, il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, non deve risultare titolare di altro rapporto di lavoro dipendente, diverso da quello a tempo parziale ciclico, né percettore della NASpI, né titolare di un trattamento pensionistico diretto (ivi compresa l’APE sociale)
L’indennità non concorre alla formazione del reddito e può essere riconosciuta una sola volta.
Domanda all’INPS
Le domande di accesso al bonus 2022 e al bonus 2023 possono essere presentate dal 13 novembre 2023 e fino al 15 dicembre 2023.
Chi non ha presentato domanda in precedenza, deve presentare le domande sia per l’anno 2022 sia per l’anno 2023.
Diversamente, chi ha presentato domanda per l’anno 2022, a prescindere dall’esito della stessa, dovrà presentare solo la domanda per l’anno 2023. Se la domanda per il 2022 è stata respinta può presentare istanza di riesame.
In alternativa, la domanda può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale dell’INPS o rivolgendosi agli Istituti di patronato.
Se è stata presentata la domanda per l’anno 2022, le domande per il 2023 conterranno dati precompilati e il lavoratore potrà decidere se utilizzare la bozza precompilata o avviare la compilazione integrale della domanda.
Una volta presentata la domanda, si potrà visionare e scaricare le ricevute, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e eventualmente aggiornare le modalità di pagamento.
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