Estesa la responsabilità del tour operator in caso di acquisto di pacchetto “tutto compreso”
Pubblicato il 04 dicembre 2009
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Secondo quanto contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione, terza sezione, n. 25396 del 3 dicembre 2009, l’organizzatore turistico è pienamente responsabile di tutti i danni sofferti dal turista, quando questo ha acquistato un pacchetto turistico tutto compreso.
Annullando la pronuncia della Corte d’appello che aveva negato la risarcibilità delle lesioni lamentate da una turista a causa di un morso di una scimmia tenuta dall’albergatore libera per far divertire i clienti, i giudici di legittimità hanno ritenuto applicabile l’art. 14 del codice del consumo per il quale qualora sussista la responsabilità del prestatore di servizi il consumatore può ben fare riferimento all’organizzatore del viaggio, tenuto a garantire il buon esito del viaggio. Tale tipo di responsabilità discende dal rischio imprenditoriale che assume il tour operator anche quando si avvale di collaboratori, in questo caso l’albergatore, che offre comunque un buon servizio. L’unica esimente per il tour operator può essere l’accadimento per forza maggiore o caso fortuito che però deve sussistere anche in capo al collaboratore locale. Ma nella specie, specificano i giudici, l’albergatore che lascia girovagare libero un animale nella struttura da lui gestita è tenuto ad assumersi la responsabilità per i danni da questo causati; ne deriva che anche il tour operator va ritenuto responsabile.
- ItaliaOggi, p. 20 – Dei danni subiti dal turista ne risponde il tour operator - Ciccia
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