Esonero INPS per autonomi, comunicazione esiti delle istanze

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Esonero INPS per autonomi, comunicazione esiti delle istanze

L’esito delle istanze di esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’art. 1, co. da 20 a 22-bis, della L. n. 178/2020, dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome, è visibile nel cassetto previdenziale della gestione di riferimento, in calce alla domanda stessa. Dal 29 novembre 2021, inoltre, sarà visibile anche l’importo concesso a titolo di esonero.

A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 3974 del 15 novembre 2021.

Decontribuzione lavoratori autonomi, la disciplina

Come noto, con la circolare n. 124 del 6 agosto 2021, l’INPS ha fornito le indicazioni in ordine all’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, co. da 20 a 22-bis, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, che ha previsto, per l’anno 2021, l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.

Le istanze di competenza delle Gestioni previdenziali dell’Istituto sono state presentate entro il 30 settembre 2021.

L’Istituto ha proceduto alla verifica centralizzata della sussistenza dei seguenti requisiti:

  • iscrizione alla Gestione assicurativa previdenziale;
  • assenza di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell’art. 13, co. 4, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
  • titolarità di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’art. 1 della L. 12 giugno 1984, n. 222, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

L’esito di tali verifiche preliminari è visibile nel “cassetto previdenziale” della gestione di riferimento, in calce alla domanda stessa; dal 29 novembre 2021 sarà visibile anche l’importo concesso a titolo di esonero.

Esonero parziale dei contributi previdenziali, consultazione della domanda

Per consultare le domande è necessario seguire uno dei percorsi indicati:

  • Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
  • Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura” > “Comunicazione bidirezionale” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
  • Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.

Esonero parziale dei contributi previdenziali, le condizioni

Gli importi – visualizzabili dal 29 novembre 2021 - si intendono provvisoriamente riconosciuti, in attesa dell’elaborazione delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento, in caso di rispetto delle seguenti condizioni:

  • avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;
  • avere percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro;
  • risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015;
  • non aver presentato istanza di esonero per le medesime finalità ad altri enti previdenziali;
  • rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. Temporary Framework).

In caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, sulla contribuzione omessa saranno dovute le sanzioni civili ai sensi dell’art 116, co. 8, lett. a), della L. n. 388/2000, dalle rispettive date di scadenza legale di versamento.

Decontribuzione esonero contributi, gestioni speciali autonome degli artigiani e commercianti

In caso di riconoscimento dell’esonero in misura inferiore rispetto all’importo della contribuzione fissa dell’anno 2021, per le rate con scadenza di versamento entro il 31 dicembre 2021, il versamento della differenza deve essere effettuato entro il giorno 29 dicembre 2021.

Nel caso in cui l’importo autorizzato di esonero non sia sufficiente a coprire tutta la contribuzione sul minimale per la sola competenza del 2021 e per le rate in scadenza entro il 31 dicembre 2021, il contribuente dovrà calcolare la differenza dovuta, imputando l’importo di esonero autorizzato alle rate in ordine cronologico, dalla rata I alla rata III.

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