Esonero contributivo per lavoratrici madri: attenzione ai nuovi adempimenti
Pubblicato il 01 febbraio 2024
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Per il 2024, la lavoratrice madre di due e più figli con contratto di lavoro part time ha diritto all’esonero contributivo per le lavoratrici madri in misura piena e non riparametrata in base all’orario di lavoro e, in caso di più rapporti di lavoro, può fruire dell’esonero per ciascun rapporto.
Sono alcuni dei chiarimenti più rilevanti forniti dall’INPS con l’attesa circolare, la n. 27 del 31 gennaio 2024, che fa il punto sulle modalità applicative della nuova misura agevolativa prevista dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi da 180 a 182, legge 30 dicembre 2023, n. 213).
Circolare che peraltro introduce nuovi adempimenti comunicativi a carico del datore di lavoro e della o lavoratrice, pena la decadenza dal beneficio.
Ma riavvolgiamo il nastro e partiamo dal principio, ovvero dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri. A chi spetta? A quali condizioni? Come si coordina con l’esonero parziale IVS?
Decontribuzione per le lavoratrici madri
Il nuovo esonero, da applicarsi a invarianza dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è previsto, come si è detto in premessa, dalla legge di Bilancio 2024.
Più nel dettaglio, è riconosciuto l’abbattimento totale della quota dei contributi a carico della lavoratrice madre nel limite massimo annuo di 3.000 euro (su base mensile pari a 250 euro) a favore:
- delle lavoratrici madri di tre o più figli, fino al mese di compimento di 18 anni di età del figlio più piccolo (vale a dire, evidenzia l’INPS, fino a 17 anni e 364 giorni) per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 (articolo 1, comma 180);
- alle lavoratrici madri di due figli, fino al mese del compimento di 10 di età del figlio più piccolo (ovvero 9 anni e 364 giorni), in via sperimentale e limitatamente ai periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (articolo 1, comma 181).
L’agevolazione si applica anche in favore delle lavoratrici che, nell’ambito del proprio nucleo familiare, abbiano bambini in adozione o in affidamento.
Non costituendo incentivo all’assunzione, non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 e il diritto alla fruizione non è subordinato al possesso del DURC (articolo 1, comma 1175, legge 27 dicembre 2006, n. 296) in quanto non comporta benefici a favore del datore di lavoro,
Infine, non costituendo aiuto di Stato, non è soggetto all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Lavoratrici agevolate
Possono accedere all’esonero tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con l’esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico.
L’INPS, con la circolare n. 27 del 2024, spiega che il requisito dell’essere madre di due e tre figli si intende soddisfatto al momento della nascita del secondo figlio e del terzo figlio (o successivo) e la verifica del requisito si cristallizza alla data della nascita del secondo figlio e del terzo figlio (o successivo).
L’esonero pertanto continuerà a spettare alla lavoratrice anche in caso di premorienza di uno o più figli, di eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare, di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.
L’esonero spetta a decorrere dalla realizzazione dello status di madre con due o tre figli. Se però il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è instaurato successivamente, l’esonero si applica dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Rapporti di lavoro agevolati
Anche l’ambito oggettivo di applicazione dell’esonero per le lavoratrici madri è più circoscritto rispetto a quello previsto per l’esonero parziale del 6 e 7%.
In riferimento alle lavoratrici madri di tre o più figli e, per la sola annualità del 2024, alle lavoratrici madri di due figli, l’esonero contributivo si applica, in via generale, ai rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, instaurati e instaurandi nel periodo di operatività dell’esonero, dei settori pubblico e privato, compreso il settore agricolo ed esclusi i rapporti di lavoro domestico.
L’INPS, con la circolare n. 27 del 2024, chiarisce che l’agevolazione contributiva è applicabile anche:
- ai rapporti di apprendistato;
- alle conversioni in contratto a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato;
- ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
- ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
Misura dell'esonero
L’esonero comporta l’abbattimento totale (nella misura del 100%), ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, vale a dire 250 euro mensili e 8,06 euro giornalieri.
Va evidenziato che le soglie massime indicate si applicano anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part time, per le quali, fa presente l’INPS, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante.
La lavoratrice part time titolare di più rapporti di lavoro può avvalersi dell’esonero per ciascun rapporto.
Ambito temporale di applicazione
Per le lavoratrici madri di tre o più figli, l’esonero cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026.
Per le lavoratrici madri di due figli, l’esonero cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024 o nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.
Adempimenti del datore di lavoro e della lavoratrice
L’INPS fa presente che le lavoratrici pubbliche e private titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero indicando il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli.
Conseguentemente i datori di lavoro espongono in Uniemens l’esonero spettante.
NOTA BENE: Se la lavoratrice è madre di più di tre figli è sufficiente indicare tre codici fiscali, comprendendo il codice fiscale del figlio più piccolo.
La lavoratrice può comunicare le informazioni relative ai codici fiscali dei figli direttamente all’INPS su apposito applicativo in via di pubblicazione.
ATTENZIONE: La mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro nelle denunce o, in via alternativa, da parte della lavoratrice mediante utilizzo dell’apposito applicativo, comporta la revoca del beneficio fruito.
Coordinamento con altre agevolazioni
L’esonero contributivo pari al 100% della quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile, è cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro.
Con riferimento alle altre riduzioni sulla quota contributiva a carico del lavoratore, l’esonero è alternativo all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore (articolo 1, comma 15, legge di Bilancio 2024).
Al riguardo, l’INPS non dice nulla in più di quanto comunicato con la circolare n. 11 del 16 gennaio 2024, a cui si rinvia per approfondimento.
Esposizione nel flusso Uniemens
La circolare n. 27 del 31 gennaio 2024 si conclude con l’illustrazione delle modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero in Uniemens a partire dal flusso di competenza febbraio 2024.
Per i datori di lavoro agricolo l’esporre nel flusso di denuncia Uniemens – PosAgri è a partire dal mese di competenza di gennaio 2024.
Per la sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, è il caso di evidenziare che se datori di lavoro hanno già esposto sulla mensilità di gennaio 2024 o nei mesi di nascita del figlio l’esonero sulla quota IVS a carico della lavoratrice del 6 e 7% (articolo 1, comma 15, legge di Bilancio 2024), per poter usufruire dell’esonero per lavoratrici madri devono provvedere alla restituzione dell’importo già conguagliato con codici di nuova istituzione (M054 e M055).
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