DURC d'ufficio per l'esonero contributivo

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DURC d'ufficio per l'esonero contributivo

Si parla ancora di esonero parziale contributivo, la misura prevista dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), ma non ancora operativa per la mancanza di due importanti tasselli: la conclusione dell’iter di pubblicazione del decreto interministeriale attuativo e la prescritta autorizzazione UE.

In attesa del debutto ufficiale della misura, il legislatore continua a limare il quadro normativo che la dovrà regolare.

Così la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera ha approvato un emendamento al disegno di legge (C. 3132) di conversione in legge del decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" in tema di verifica della regolarità contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti.

Il testo del del disegno di legge, licenziato dalla Commissione lo scorso 9 luglio, si avvia ora alla discussione generale e all'esame in Aula, calendarizzati per lunedì 12 luglio.

Esonero contributivo parziale per autonomi e professionisti 

L'articolo 1, commi 20-22, della legge di Bilancio 2021 ha istituito il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

La dotazione complessiva, per il 2021, è di 2.500 milioni di euro.

La legge di Bilancio 2021 ha rinviato a uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze l’emanazione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'esonero.

I predetti Ministeri hanno firmato il decreto attuativo, di cui si attende ora la pubblicazione.

L’INPS, con il messaggio n. 2418 del 25 giugno 2021, a seguito di espresso nulla osta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in attesa che diventi operativa la misura, ha differito sine die le scadenze di pagamento dei contributi, in particolare per artigiani e commercianti, professionisti della Gestione separata INPS, lavoratori agricoli autonomi.

Si ricorda inoltre che, per l'efficacia della norma, è richiesta l'autorizzazione della Commissione europea.

Destinatari dell’esonero

In base a quanto previsto dalla bozza di decreto interministeriale, l’esonero contributivo parziale per l'anno 2021 spetta, nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, alle seguenti categorie di lavoratori iscritti entro il 1° gennaio 2021: 

  • lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS (artigiani e commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato);
  • professionisti iscritti alle Casse private.

L’esonero è riconosciuto anche a medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in quiescenza, a cui siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Esonero contributivo: requisiti

I lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS nonchè i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza devono aver:

- percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;

- subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33%o rispetto a quelli dell'anno 2019.

La bozza del decreto interministeriale svincola dall’applicazione dei requisiti suelencati coloro che hanno avviato l'attività lavorativa/professionale nel 2020.

Inoltre, per tutto il periodo in cui sono esonerati dal pagamento dei contributi, lavoratori autonomi e professionisti non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato né pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità di o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria ad integrazione del reddito a titolo di invalidità.

DURC e regolarità contributiva

La concessione dello sgravio è subordinata al possesso della regolarità contributiva, quindi di un DURC on line regolare e in corso di validità.

Il CNDCEC, con l’informativa n. 73 del 1° luglio 2021, ha reso noto che l’INPS ha invitato l’Ordine a segnalare ai propri iscritti “l’opportunità di procedere, nell’interesse dei soggetti aventi titolo all’esonero, all’inserimento di una richiesta di verifica sulla procedura Durc on line”.

L’obiettivo dell’Istituto previdenziale, si legge nell'informativa, è di velocizzare il procedimento di verifica della regolarità contributiva di competenza dell’INPS e ridurre i tempi di riconoscimento dell’esonero contributivo.

DURC e decreto Sostegni bis

In questo panorama si innesta l’emendamento approvato dalla Commissione (Bilancio nella seduta del l’8 luglio 2021 al disegno di legge (C. 3132) di conversione in legge del decreto Sostegni bis.

Il disegno di legge aggiunge all’articolato del decreto l’art. 47-bis che, al primo comma, reca una disposizione di differimento dei termini per la verifica della regolarità contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti che possono beneficiare dell'esonero previsto dalla legge di Bilancio 2021.

Più nel dettaglio, la norma prevede che, ai fini della concessione dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la regolarità contributiva venga verificata d'ufficio dagli enti che lo concedono a decorrere dal 1° marzo 2022. 
Una norma che renderà più veloce e semplice la procedura di riconoscimento dell’esonero contributivo una volta che la misura sarà finalmente operativa.

Si ricorda infine che l'esonero parziale può essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

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