Esonero autonomi: INPS al 30 settembre, Casse di categoria posticipate al 31 ottobre
Pubblicato il 16 settembre 2021
In questo articolo:
- Esonero autonomi
- Requisiti generali per l’ammissione al beneficio
- Beneficiari iscritti alle Gestioni previdenziali INPS
- Lavoratori autonomi iscritti a Casse di categoria
- Consulenti del Lavoro, le indicazioni ENPACL
- Commercialisti, le indicazioni della CDC
- Avvocati, le indicazioni della Cassa Forense
- Le indicazioni della Cassa Nazionale Periti e Ragionieri
- Medici, le indicazioni ENPAM
- Ingegneri ed Architetti, le indicazioni di INARCASSA
- Notai, le indicazioni della Cassa Nazionale del Notariato
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Per fruire dell’esonero contributivo dedicato ai lavoratori autonomi, ai sensi dell’art. 1, comma 20 e ss., Legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli interessati dovranno inoltrare la domanda entro il prossimo 30 settembre se iscritti ad una delle gestioni previdenziali per i lavoratori autonomi dell’INPS. Per i professionisti con Cassa di categoria, il termine è attualmente fissato al 31 ottobre 2021.
L’esonero in trattazione è dedicato ai lavoratori autonomi iscritti presso le gestioni previdenziali speciali dell’AGO (gestioni artigiani e degli esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), ai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS ai sensi dell’art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché per medici, infermieri ed altri professionisti e operatori di cui alla Legge 11 gennaio 2018, n. 3, collocati in quiescenza e a cui siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo ovvero di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, eccetto che per tale ultima categoria di soggetti rientranti nell’esonero in commento, i beneficiari dovranno aver percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito complessivo non superiore ad euro 50.000 e devono aver accusato un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% di quelli dell’anno 2019. Altresì, i medesimi soggetti non devono aver avuto nel corso dell’anno 2021 rapporti di lavoro dipendente ovvero non devono essere titolari di pensione diretta.
Il beneficio in trattazione rientra nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 ed è stato autorizzato dalla Commissione Europea il 14 luglio 2021.
Esonero autonomi
Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dalla pandemia da Covid-19, con l’art. 1, comma 20, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, il legislatore ha previsto la possibilità, per i lavoratori autonomi ed i professionisti di fruire dell’esonero parziale dei contributi previdenziali dovuti laddove abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. Sono esclusi dall’esonero i contributi ed i premi dovuti all’INAIL.
Come previsto dall’art. 1 del Decreto Interministeriale di attuazione, l’esonero è concesso nel limite massimo di euro 3.000 su base annua, da riparametrare ed applicare su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista
Requisiti generali per l’ammissione al beneficio
Per poter fruire dell’esonero contributivo 2021 dedicato ai lavoratori autonomi, i beneficiari dovranno risultare iscritti ad una delle seguenti gestioni previdenziali:
- Gestioni speciali dell’AGO e, dunque, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335, che dichiarino redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni ai sensi dell’art. 53, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- alle Casse professionali autonome di cui all’elenco A del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
- alla Gestione separata ovvero alle Casse professionali autonome ed esercenti la professione di medici, infermieri ed altri operatori di cui alla Legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione.
Tali soggetti, come anticipato in premessa, devono aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi, nell’anno 2020, non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019, devono aver avuto, nel periodo d’imposta 2019, un reddito da lavoro derivante dall’attività comportante l’iscrizione alla gestione d’appartenenza non superiore a 50.000 euro, devono essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva e non devono avere, nel corso dell’anno 2021, rapporti di lavoro dipendente ovvero essere titolari di prestazioni pensionistiche dirette.
Si rammenta che, per i soggetti che hanno avviato l’attività nel corso dell’anno 2020 non si dovrà porre in essere la verifica del requisito del calo del fatturato ed il controllo del reddito percepito nel periodo d’imposta 2019.
Beneficiari iscritti alle Gestioni previdenziali INPS
Per quanto concerne i lavoratori autonomi iscritti presso le gestioni previdenziali INPS, le istruzioni operative sono state rese con la Circolare INPS 6 agosto 2021, n. 124, e le modalità per l’invio dell’istanza con il successivo Messaggio INPS 20 agosto 2021, n. 2909.
In particolare, i contribuenti iscritti alle gestioni Artigiani e Commercianti dovranno avere una posizione previdenziale attiva alla data del 31 dicembre 2020 e devono risultare iscritti alla gestione previdenziale d’appartenenza alla data del 1° gennaio 2021. Atteso che l’esonero in trattazione consentirà, comunque, di alimentare la posizione previdenziale del beneficiario, non saranno ammessi soggetti che non abbiamo proceduto tempestivamente all’iscrizione ad una delle predette gestioni previdenziali.
Relativamente alla verifica dei requisiti, si evidenzia che:
- nel caso in cui il soggetto richiedente sia iscritto alla gestione artigiani e commercianti dell’Istituto previdenziale in qualità di socio di società ovvero per l’attività svolta in uno o più studi professionali, il requisito relativo al calo del fatturato dovrà essere verificato sul codice fiscale della società o dello studio professionale nel quale l’attività del soggetto è esercitata in misura prevalente;
- nel caso in cui il soggetto richiedente svolga attività in una o più società di capitali ovvero in uno o più studi professionali, ma sia titolare anche di una posizione individuale per attività di titolare esercitata in forma individuale, quest’ultima dovrà intendersi prevalente;
- il controllo sui dati reddituali nel periodo d’imposta 2019, per i lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO dovrà fare riferimento al reddito imponibile individuato al quadro RR, sezione I o II, della dichiarazione dei redditi Persone fisiche trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro l’ordinario termine ovvero entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero;
- la regolarità della posizione contributiva del beneficiario verrà effettuata sul codice fiscale del richiedente, d’ufficio, a decorrere dal 1° novembre 2021 e per la contribuzione dovuta entro il 31 ottobre 2021;
- qualora il contribuente sia titolare di rapporti di lavoro dipendente, ad esclusione del contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità, l’esonero si applica su base mensile, sicché non spetterà per i mesi nei quali risulta attivo il rapporto di lavoro subordinato;
- il richiedente non deve essere titolare di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche pro-quota, dell’AGO e delle forme esclusive, sostitutive o esonerative e integrative della stessa. Anche in tal caso, l’esonero dovrà essere riparametrato ed applicato su base mensile per le sole mensilità in cui non vi sia coincidenza con la predetta prestazione pensionistica.
Per i lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali dell’AGO, artigiani e commercianti, saranno oggetto di esonero i contributi minimali ex Legge 2 agosto 1990, n. 223, riferibili all’anno 2021 e in scadenza entro il 31 dicembre 2021.
Ciò assunto, potranno essere oggetto di esonero la I, II e III rata concernenti l’anno contributivo 2021. Pertanto, anche nel caso in cui vi siano comprese, nella tariffazione 2021, mensilità riferibili ad annualità precedenti, queste non saranno oggetto di sgravio.
Per i lavoratori iscritti alla Gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura, l’esonero avrà ad oggetto la contribuzione annuale tariffata con l’emissione 2021 ed avente scadenza di versamento entro il 31 dicembre 2021, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL. Altresì, l’esonero contributivo spettante sarà considerato al netto di eventuali ulteriori agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria spettanti per il medesimo periodo di riferimento.
Anche per tali lavoratori, dunque, potranno essere oggetto di esonero la I, II e III rata della tariffazione 2021. L’esonero spetta per l’importo dovuto dal titolare della posizione contributiva in misura pari alla somma della contribuzione esonerabile con riferimento a tutti i lavoratori attivi facenti parte del nucleo aziendale alla data del 1° gennaio 2021. In tal senso, per ciascun lavoratore e coadiuvante familiare è previsto il riconoscimento dell’esonero nel limite massimo di euro 3.000, riparametrato ed applicato su base mensile.
Per gli iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335, che dichiarano redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 1, TUIR, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’esonero avrà ad oggetto i contributivi complessivi dovuti in acconto per l’anno 2021 e calcolati con l’aliquota del 25,98% (IVS + maternità, ANF, malattia + ISCRO). Qualora il soggetto sia iscritto anche ad altre forme di previdenza obbligatoria l’esonero potrà incidere sugli acconti per l’anno 2021 calcolati con l’aliquota del 24%.
Come comunicato dall’Istituto previdenziale con il Messaggio INPS 20 agosto 2021, n. 2909, le domande possono essere presentate a decorrere dal 25 agosto 2021 e sino al 30 settembre 2021, mediante gli specifici moduli dedicati. Si rammenta che, l’esonero in trattazione dovrà essere richiesto per un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
Gestione previdenziale |
Contribuzione oggetto di esonero |
Scadenza istanza |
Percorso |
Artigiani e Commercianti |
I, II e III rata 2021 |
30/09/2021 |
“Cassetto previdenziale artigiani e commercianti” > “Esonero contributivo art. 1, co. 20-22 bis L. 178/2020” |
Coltivatori diretti, coloni e mezzadri |
I, II e III rata 2021 |
“Cassetto lavoratori autonomi Agricoli” > “Comunicazione bidirezionale” |
|
Autonomi Gestione separata |
Acconto 2021 |
“Cassetto previdenziale liberi professionisti” > “Domande telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020” |
Nella domanda di ammissione all’agevolazione, il richiedente dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 48, Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2020, n. 445 il possesso dei seguenti requisiti:
- di non essere titolare di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’art. 1, L. n. 222/1984;
- di non essere titolare di rapporto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
- di non aver presentato domande di esonero aventi il medesimo fine ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- di aver conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito non superiore a 50.000 euro ovvero, in alternativa, di aver avviato l’attività che comporta l’iscrizione alla gestione previdenziale nel corso del 2020;
- di aver subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli del 2019, salvo aver avviato l’attività nel corso del 2020;
- di essere in regola con la contribuzione previdenziale ed assistenziale;
- di essere consapevole che la domanda di esonero potrà essere accolta nei limiti delle risorse stanziate e che l’importo massimo agevolabile potrà essere riproporzionato in relazione al numero di domande pervenute con conseguente rideterminazione dell’importo autorizzato prima della verifica.
Lavoratori autonomi iscritti a Casse di categoria
Come per i lavoratori iscritti alle gestioni INPS, l’esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi di competenza dell’anno 2021 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2021, con esclusione dei contributi integrativi.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, Decreto Interministeriale 17 maggio 2021, le domande dovranno essere presentate entro il 31 ottobre agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza a cui il beneficiario stesso è iscritto. Anche per tali beneficiari, presupposto imprescindibile sarà la verifica della regolarità contributiva.
Fermo restando le disposizioni della singola Cassa di appartenenza, le domande dovranno essere corredate dalle seguenti dichiarazioni del professionista interessato, rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
- non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolare di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
- non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolare di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità ovvero di qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno;
- di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- di aver conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito professionale non superiore a euro 50.000;
- di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
- di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.
A tale dichiarazione dovrà essere allegato il documento d’identità ed il codice fiscale del soggetto interessato ai sensi del comma 4, del medesimo articolo 3, a pena di inammissibilità della domanda.
Anche in tal caso, l’esonero verrà concesso nei limiti di spesa stanziati, sicché l’agevolazione potrebbe essere riconosciuta in misura proporzionata alla platea dei beneficiari.
Consulenti del Lavoro, le indicazioni ENPACL
Le domande di esonero dal versamento dei contributi previdenziali dei Consulenti del Lavoro potranno essere presentate online dal 15 settembre al 31 ottobre 2021, in occasione della comunicazione del volume d’affari e del reddito professionale 2020, al cui interno è contenuta un’apposita pagina web. Fermo restando il rispetto dei requisiti sopracitati, potranno accedere all’esonero anche coloro che si sono cancellati dall’Albo professionale nell’anno 2021. Diversamente, sono esclusi dall’esonero i Consulenti del Lavoro iscritti nel corso dell’anno corrente.
La decisione di allineare gli adempimenti e versamenti nel medesimo termine del 31 ottobre 2021 è stata oggetto della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente ed ha il chiaro scopo di agevolare le comunicazioni degli iscritti. In tale occasione è stato, altresì, disposto che il contributo soggettivo potrà essere pagato fino a tre rate (31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre) ed il contributo integrativo fino a 5 rate (ultimo giorno del mese da ottobre a febbraio 2022). Rimane fermo il contributo di maternità, la cui scadenza è fissata unitamente alla prima rata di versamento.
Commercialisti, le indicazioni della CDC
Con news del 5 agosto 2021, la Cassa dei Dottori Commercialisti ha reso noto che è possibile presentare la domanda di esonero parziale dal versamento dei contributi soggettivi per l’anno 2021 attraverso il servizio online DEC accessibile dall’area riservata. La domanda dovrà essere presentata entro il 31 ottobre 2021 e non saranno ammesse istanze presentate con modalità differenti rispetto alle procedure telematiche attive. Alla domanda di esonero parziale dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, una copia del documento d’identità in corso di validità ed il codice fiscale del richiedente.
L’esonero, concesso nel limite di euro 3.000 sulla contribuzione soggettiva, potrà essere applicato sulla contribuzione minima – ove dovuta – in scadenza al 30 settembre 2021 ed al 2 novembre 2021 e sulla prima o unica rata di eccedenza in scadenza al 20 dicembre 2021.
Dall’ammontare complessivo di contributo soggettivo dovuto per l’anno 2021 sarà decurtato un importo fino ad euro 3.000 e, qualora nell’ambito del PCE2021 si optasse per la rateizzazione delle eccedenze contributive 2021, solo la contribuzione soggettiva dovuta per la prima rata, avente scadenza 20 dicembre 2021, rientra nel computo dell’esonero parziale.
Avvocati, le indicazioni della Cassa Forense
A partire dal 5 agosto 2021, ore 14.00, la Cassa Forense ha reso disponibile online, tramite l’accesso all’apposita area riservata, la domanda per richiedere l’esonero parziale dei contributi previdenziali dovuti per l’anno 2021. Oggetto di esonero potranno essere i contributi soggettivi con scadenza nel 2021 (minimo soggettivo 2021 e autoliquidazione IRPEF relativa all’anno 2020 – Mod. 5/2021) entro il limite di 3.000 euro complessivi. Anche in tal caso, le domande dovranno pervenire esclusivamente in via telematica, entro il termine del 31 ottobre 2021, allegando copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale. La regolarità contributiva dell’iscritto verrà verificata a decorrere dal 1° novembre 2021 con riferimento ai versamenti dovuti sino al 31 ottobre 2021. La Cassa rammenta, altresì, che l’ordine cronologico di presentazione delle domande non avrà alcuna rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio, sicché, ove costretta a rivedere l’importo massimo concedibile, dovrà attende le istruzioni ministeriali per l’adeguamento in misura proporzionale del beneficio all’intera platea di ammessi.
Le indicazioni della Cassa Nazionale Periti e Ragionieri
Gli iscritti alla Cassa Nazionale Periti e Ragionieri potranno presentare la domanda online a partire dal 4 agosto 2021 e sino al 31 ottobre 2021, accedendo alla sezione DISPOSITIVE E DICH.REDDITI > Domanda di esonero parziale contributi 2021. Fermo restando i requisiti individuati dal Decreto Interministeriale di attuazione, gli iscritti potranno verificare la regolarità contributiva della propria posizione accedendo all’apposita sezione dell’area riservata “VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA”.
Medici, le indicazioni ENPAM
I medici liberi professionisti ed i pensionati che hanno ricevuto incarichi per l’emergenza Covid-19, possono inviare la domanda di accesso all’esonero contributivo entro il 31 ottobre 2021, dichiarando di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal Decreto Interministeriale 17 maggio 2021, attraverso la sezione dell’area riservata Domande e dichiarazioni online > Esonero contributivo.
Si rammenta che, a seguito delle modifiche apportate alle procedure, coloro che hanno trasmesso la domanda prima del 4 agosto 2021, dovranno nuovamente presentare l’istanza compilando il nuovo modulo online che tiene conto delle modifiche apportate dal Decreto Interministeriale suddetto, pubblicato in data 27 luglio 2021.
Ingegneri ed Architetti, le indicazioni di INARCASSA
L’esonero avrà ad oggetto i contributi previdenziali di Ingegneri ed Architetti liberi professionisti relativi ai contributi soggettivi minimi 2021 ed al contributo soggettivo a conguaglio sui redditi prodotti per il 2020 in scadenza nel 2021. Tale contributo, se oggetto di rateizzazione con scadenze nell’anno 2022, non potrà essere oggetto di esonero.
Fermo restando l’eventuale definizione proporzionale dell’importo effettivamente spettante sulla base delle istanze pervenute, la domanda potrà essere presentata entro il 31 ottobre 2021, esclusivamente in via telematica, attraverso il portale Inarcassa On Line, al menù “Domande e certificati”, alla voce “Domande” (riquadro “Aiuti economici”) selezionando “Esonero parziale contributi 2021 – art. 1 Legge 178/2020”, ed allegando copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale. La compilazione guidata dell’istanza prevede l’autocertificazione dei requisiti previdenziali, reddituali e contributivi previsti dalla normativa vigente.
Si rammenta che la deroga al pagamento del contributo soggettivo minimo del 2021 è incompatibile con la richiesta di esonero parziale e che l’eventuale istanza di quest’ultimo comporterà la revoca automatica della deroga stessa per chi ne avesse già fatto richiesta.
Notai, le indicazioni della Cassa Nazionale del Notariato
Anche i Notai potranno presentare, nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma, domanda di accesso all’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021 mediante il modulo di domanda in formato .pdf firmato digitalmente, allegando documento d’identità in corso di validità e codice fiscale, e trasmettendo lo stesso a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dedicato esonerocontributi@postacertificata.notariato.it. Verranno prese in considerazione tutte le istanze correttamente pervenute entro e non oltre il 31 ottobre 2021.
QUADRO NORMATIVO Decreto Interministeriale 17 maggio 2021 |
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