Esodati, nuove coperture previdenziali in arrivo
Pubblicato il 01 luglio 2019
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019 il Decreto 18 aprile 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante la “concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito”. In particolare, la disposizione prevede il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di due lavoratori che, nell'anno 2019, non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, co. 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella L. 30 luglio 2010, n. 122, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito.
Il prolungamento è concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato D.L. n. 78/2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal menzionato articolo 12.
Esodati, i destinatari
I destinatari del Decreto in commento sono i lavoratori indicati alle lettere a), b) e c) dell’art. 12, co. 5, della L. n. 122/2010, che si sono collocati oltre la decimillesima posizione. In particolare, si tratta di:
- lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991;
- lavoratori in mobilità lunga ai sensi della L. n. 296/2006 e lavoratori ultracinquantenni di cui all’art. 1 del D.L. n. 68/2006, convertito in L. n. 127/2006;
- lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà.
Esodati, risorse finanziarie
L’art. 2 del Decreto 18 aprile 2019 stabilisce che l’INPS è autorizzato, nel limite di spesa di euro 17.000 ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ad un numero massimo di due lavoratori, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010.
Per l'anno 2019 gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente decreto, pari complessivamente ad euro 17.000, sono posti a carico del “Fondo sociale per occupazione e formazione” di cui all' art. 18, co. 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella L. 28 gennaio 2009, n. 2.
- eDotto.com – Edicola del 17 agosto 2018 - Esodati e prolungamento degli interventi di sostegno del reddito: modifica al DI del 15 febbraio 2018 – Schiavone
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