Esenzione Iva solo per operazione e responsabilità direttamente imputabili

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In una risoluzione agenziale, la 283 dell’11 dicembre 2009, le Entrate sostengono che i diversi (e genericamente rappresentati) servizi – che l’istante dovrà comunque differenziare, sulla base del loro contenuto specifico e delle loro finalità - resi da una società verso istituti bancari, possono non essere assoggettati ad Iva solo se la società effettua direttamente le operazioni verso l’utilizzatore finale ed è responsabile della correttezza della loro esecuzione.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore, p. 27 – Servizi esenti se prestati ai clienti della banca – Portale
  • ItaliaOggi, p. 22 – Due vie per l’imposizione nei servizi alle banche – Rosati

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