Esenzione Imu per immobili destinati al social housing. Precisazioni

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Esenzione Imu per immobili destinati al social housing. Precisazioni

Chiarimenti in ordine all’applicazione dell’esenzione dall’IMU nell’ambito del social housing vengono forniti dal dipartimento delle Finanze con la risoluzione 2/DF del 20 marzo 2023.

Nello specifico viene posta istanza per sapere in quali casi l’alloggio sociale – ossia la destinazione di determinati immobili al “social housing”, con locazione a persone fisiche in forma diretta ovvero per il tramite di gestori sociali - possa essere destinatario dell’esclusione dall’IMU.

Esenzione IMU per social housing

Il documento di prassi, in primo luogo, rammenta che, ai sensi dell’art. 1, comma 741, lett. c), n. 3, della legge n. 160/2019, per l’esclusione dall’IMU devono sussistere sia i requisiti di alloggio sociale sia il fatto che gli immobili siano adibiti ad abitazione principale.

Dunque, dal 2020, in presenza di alloggi sociali che rispettano i requisiti previsti per l’abitazione principale, vale a dire la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell’assegnatario si è nel perimetro dell’esenzione IMU.

Tali criteri sono stati posti per escludere dal beneficio gli appartamenti sfitti e comunque tenuti a disposizione.

Immobili in social housing: esenti dall'IMU nel periodo di riassegnazione

Tuttavia, si apre alla possibilità di riconoscere l’esenzione Imu anche nel periodo di tempo necessario per l’espletamento delle pratiche tecnico-amministrative previste per assegnare gli alloggi ai soggetti: infatti, in tale lasso di tempo viene garantita la finalità di housing sociale voluta dal Legislatore.

Quindi viene valorizzata la circostanza della temporanea situazione di immobile sfitto necessaria e strumentale per la riassegnazione.

Sul tale periodo di tempo, il dipartimento delle Finanze si sofferma: l’individuazione dello stesso viene rimessa alla valutazione dell’ente locale nell’esercizio della propria potestà regolamentare. In via indicativa, si ritiene congruo un periodo di quattro/sei mesi.

La risoluzione 2/DF/2023 cita anche la possibilità che il comune, nell’ambito della propria potestà regolamentare, possa diminuire, fino all’azzeramento, l’aliquota di base, pari allo 0,86 per cento, per gli immobili diversi dall'abitazione principale, stabilendo al contempo il periodo entro il quale può considerarsi fisiologico lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative dirette all’assegnazione dell’immobile.

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