Esenti da Iva le prestazioni rese dalle coop sanitarie ai loro soci

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L’esenzione Iva prevista dall’articolo 10, comma 2, del Dpr 633/1972 per le prestazioni di servizi rese da consorzi e società consortili ai propri membri che svolgono attività esente, si applica anche alle prestazioni che le società cooperative, costituite tra esercenti l’attività sanitaria, rendono ai propri soci.

Questo il chiarimento reso dall’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 30/2012 del 3 aprile, in risposta ad un richiesta di consulenza giuridica sollevata da una confederazione di categoria.

Scopo dell’Agenzia è quello di estendere l’applicabilità del regime agevolativo dell’esenzione Iva delle prestazioni di servizi effettuate dai consorzi nei confronti dei soci anche ad altre fattispecie giuridiche, prescindendo dalla forma giuridica assunta dalla struttura associativa.

Ricordando, infatti, che il citato articolo 10 ha recepito l’articolo 132 della direttiva comunitaria 2006/112/Ce, in base al quale le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all’attività stessa, non devono scontare l’Iva, la risoluzione n. 30/E ha sottolineato come non sia rilevante la forma giuridica della struttura associativa prescelta, quanto piuttosto l’oggetto sociale della stessa, ovvero, la cooperazione all’attività esente o esclusa da Iva svolta dagli associati.

Di conseguenza, la fattispecie del consorzio indicato esplicitamente dalla norma in oggetto non costituisce elemento discriminatorio nei confronti delle altre strutture associative.

Pertanto, anche le società cooperative, alle quali gli associati affidano lo svolgimento di alcuni segmenti della propria attività economica, anche se non svolgono attività consortile (società cooperative costituite fra soggetti esercenti l’attività sanitaria) rientrano nell’ambito di applicazione del regime di esenzione Iva previsto dall’articolo 10, comma 2, del Dpr 633/1972.
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