Esecuzione in forma specifica: immobile trasferito solo con sentenza definitiva

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Esecuzione in forma specifica: immobile trasferito solo con sentenza definitiva

Nell’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita, l’esecuzione provvisoria della decisione non può essere riconosciuta al capo relativo al trasferimento dell’immobile contenuto nella sentenza di primo o secondo grado, né alla condanna implicita al rilascio dell’immobile in danno del promittente venditore.

Difatti, l’effetto traslativo della proprietà del bene che scaturisce dalla sentenza si produce solo al momento del passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell’immobile al patrimonio del promissario acquirente.

E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 22997 del 26 settembre 2018, pronunciata nell’ambito di una vicenda in cui il promissario acquirente di una compravendita aveva chiesto l’esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita stipulato con la controparte.

Abitabilità in corso di causa? Niente risoluzione della compravendita

Nella medesima decisione, i giudici della Seconda sezione civile hanno anche ricordato il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla eventuale mancanza del certificato di agibilità dell’immobile compravenduto nella valutazione della sussistenza di un “aliud pro alio”.

Gli Ermellini hanno così ribadito che, in tema di compravendita riferibile ad un bene immobile, la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità, non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore.

Deve comunque essere verificata, in concreto, l’importanza e la gravità dell’omissione, in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene immobile.

E nella specie, non poteva essere negata rilevanza al rilascio del certificato nel corso del giudizio, posto che si trattava di circostanza che evidenziava l’inesistenza originaria di impedimenti assoluti al rilascio della certificazione medesima e l’effettiva conformità dell’immobile alle norme urbanistiche.

In definitiva, il fatto che il certificato di abitabilità fosse stato rilasciato in corso di causa portava, in modo assorbente, ad escludere la possibilità di una vendita dialiud pro alio.

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