Esclusione gara Irrilevante risoluzione anticipata sub iudice
Pubblicato il 07 gennaio 2017
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Ai fini della esclusione degli operatori economici dalle procedure di gara indette dalla pubblica amministrazione, è irrilevante la risoluzione anticipata di un precedente contratto di appalto o di concessione, in ragione di ravvisate carenze nell'esecuzione, che sia ancora “sub iudice” (ancorché in presenza di pronuncia cautelare negativa da parte dell’adito Tribunale cautelare). Va così interpretata la disposizione de nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016), a differenza della previgente similare disciplina di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/2006.
Lo ha chiarito il Tar di Lecce, terza sezione, accogliendo il ricorso di una S.r.l., per l’annullamento della determina comunale che sanciva la sua esclusione da una gara per l’affidamento dell’appalto di servizi di igiene urbana. A motivazione dell’esclusione della ricorrente, l’ente pubblico adduceva che la stessa si era dimostrata di dubbia integrità ed affidabilità, stanti le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto, che ne hanno causato la risoluzione anticipata.
Risoluzione anticipata non confermata in giudizio Esclusione illegittima
In proposito, il Tar accoglie la censura della società esclusa, incentrata sulla violazione, da parte della stazione appaltante, dell’art. 80 comma 5 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016. Detta ultima norma, è pur vero, consente l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura di appalto, allorquando la p.a. dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali (tali da rendere dubbia la sua affidabilità), tra i quali espressamente rientrano anche le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o concessione che ne abbiano causato la risoluzione anticipata. Ciò purché, tuttavia, tale ultimo fatto non sia stato contestato in giudizio, ovvero sia stato confermato all’esito di un giudizio.
Orbene nel caso di specie, la S.r.l. ricorrente ha giudizialmente contestato dinanzi al Tribunale civile competente la risoluzione contrattuale disposta dalla precedente stazione appaltante, e tale giudizio è tutt’ora pendente (essendo solo stata rigettata l’istanza cautelare avanzata dalla società medesima).
Sicché nella specie – conclude il Tar con sentenza n. 1935 del 22 dicembre 2016 – non si è in presenza di una risoluzione anticipata del precedente contratto di appalto confermata con sentenza ad esito di un giudizio. Risulta dunque illegittima l’esclusione della ricorrente dalla gara in corso.
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