Esclusa l'inversione contabile per l'operazione intracomunitaria senza VIES

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Nasce dall'istanza di una società che ha svolto scambi commerciali con altro Paese Ue prima di ottenere l'autorizzazione VIES, la risposta contenuta nella risoluzione n. 42/E, del 27 aprile 2012, dell'Agenzia delle entrate, che si presta a riassumere le conseguenze della mancata iscrizione nell'archivio, creato appositamente per contrastare le frodi Iva da parte degli operatori intracomunitari.


L'ARCHIVIO VIES


Il VIES (VAT Information Exchange System), istituito con D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, è un archivio informatico che permette di accertare se un soggetto, in possesso del numero di partita IVA rilasciato dall'Italia o da uno Stato membro, ha la necessaria autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie.


Il suo utilizzo è diretto a garantire un più stretto monitoraggio dei contribuenti che effettuano operazioni intracomunitarie e l’affidabilità dei dati relativi alle controparti negli scambi commerciali.


Gli interessati a compiere tali operazioni sono obbligati a presentare domanda di inserimento nel VIES, con le seguenti modalità:


-> se il soggetto è titolare di partita Iva, l'iscrizione al Vies avviene tramite apposita istanza da presentare ad un Ufficio delle Entrate;


-> se il soggetto non dispone del numero di partita Iva, dovrà manifestare la propria volontà di svolgere scambi intracomunitari attraverso la dichiarazione di inizio attività, ossia con i modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali o lavoratori autonomi) (Quadro I).


In assenza, entro i 30 giorni successivi all'inoltro, di un provvedimento di diniego dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate, il soggetto richiedente viene inserito nell'archivio apposito e dispone dell'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie, a partire dal 31° giorno.


LA QUESTIONE POSTA DALLA RISOLUZIONE N. 42/2012


La rappresentazione del caso da cui scaturisce la risoluzione n. 42/2012 nasce da uno scambio di beni tra soggetti intracomunitari, avvenuta in assenza dell'iscrizione al VIES; l'istante dichiara che, essendo l'accordo tra le parti conclusosi in data anteriore all'emanazione dei provvedimenti attuativi delle entrate (29 dicembre 2010), la disciplina VIES non trova applicazione.


Dissente l'Agenzia, spiegando che, come ha affermato lo stesso istante, l'ordine si è perfezionato ad aprile 2011, con fatture emesse ad aprile e maggio 2011. Come deriva dalla disciplina comunitaria, l'acquisto tra soggetti residenti in Stati Ue diversi, si considera effettuato al momento della consegna dei beni. Quindi la data in cui si è perfezionato l'ordine non ha rilevanza.


Relativamente alla possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie nei 30 giorni successivi alla presentazione della domanda di inserimento nel Vies, si precisa quanto segue.


La circolare applicativa della disciplina Vies, n. 39/E del 2011, riporta che:


“... solo a seguito dell’inclusione nell’Archivio VIES il soggetto è legittimato ad effettuare operazioni intracomunitarie applicando lo specifico regime fiscale che caratterizza questo tipo di operazioni”.


In sostanza, d
urante i 30 giorni intercorrenti dalla data di presentazione della domanda fino al verificarsi del silenzio-assenso che dà luogo all'autorizzazione ovvero al diniego che la preclude, non si possono porre in essere operazioni intracomunitarie.


Quindi, nei 30 giorni in discorso, il soggetto può legittimamente operare solo all'interno dello Stato di appartenenza.


LE CONCLUSIONI SUL REGIME IVA APPLICABILE


Rifacendosi alla circolare n. 39/2011, l'Amministrazione rammenta come l’assenza dall’archivio VIES comporta l'impossibilità di effettuare operazioni intracomunitarie; di conseguenza è inibito applicare il regime fiscale a loro riservato, non potendo il soggetto essere considerato come soggetto passivo IVA italiano ai fini dell’effettuazione di operazioni intracomunitarie.


Eventuali operazioni di tale sorta, compiute nei suddetti 30 giorni, devono ritenersi assoggettate ad imposizione in Italia. E, se assoggettate al regime fiscale IVA proprio della cessione/prestazione intracomunitaria effettuata da un soggetto passivo, emerge anche il profilo sanzionatorio di cui dell’articolo 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.


Nel caso di soggetto passivo italiano non iscritto al Vies che opera un acquisto da un soggetto di altro Stato Ue, l'Iva è dovuta nel paese del fornitore, non potendo l'atto sottostare alla disciplina dell'Iva intracomunitaria.


Come si deve comportare
, in questa ipotesi, l'acquirente italiano non presente nell'archivio degli operatori intracomunitari?


1. Non può applicare il meccanismo del reverse charge – quello per il quale, in deroga alla disposizione di cui all’art. 17 del D.P.R. 633/1972, si trasferisce al cessionario l'obbligo di pagamento del tributo.


2. Ricevuta la fattura sprovvista di Iva dal fornitore europeo, non può eseguire la doppia annotazione nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti, in quanto si avrebbe una illecita detrazione Iva.


SANZIONI


Trattando la suddetta operazione, anziché come operazione interna, al pari di una intracomunitaria, con conseguente indebita detrazione dell'Iva, sussiste l'assoggettamento alla sanzione prevista dall'articolo 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997, per la quale:


l’indebita detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata in via di rivalsa, è punita con una sanzione pari alla detrazione eseguita
.


Tuttavia, al caso in questione deve applicarsi il principio della buona fede del contribuente in base al quale il trattamento sanzionatorio, previsto per la realizzazione di operazioni intracomunitarie senza averne ricevuto la relativa autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, non si rende applicabile a violazioni commesse nel periodo antecedente la pubblicazione della circolare n. 39 ossia il 1° agosto 2011.

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