Esame avvocato: vanno annullati gli scritti di chi copia e di chi fa copiare

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Il Tar della Campania, con sentenza n. 7848 del 21 maggio, ha respinto il ricorso presentato da un aspirante avvocato avverso il verbale con cui lo stesso non era stato ammesso alle prove orali del concorso per l'abilitazione alla professione forense.

Il ricorrente lamentava che la sua esclusione, per asserito “plagio” della prova scritta in quanto il suo compito era pressoché identico a quello di altri candidati, fosse illegittima in quanto non era stato effettuato, da parte della Commissione d'esame, alcun accertamento in merito a chi avesse effettivamente copiato.

I giudici amministrativi, tuttavia, non hanno ritenuto di alcun rilievo le contestazioni del candidato sottolineando come non sia necessario, ai fini della legittimità del provvedimento di annullamento della prova scritta, che venga individuato il soggetto attivo della copiatura, in quanto “la commissione per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense può procedere all'annullamento degli elaborati presentati da due o più candidati sulla base del mero accertamento della loro conformità e senza obbligo di ulteriori indagini e motivazioni”; ed infatti – continua il Tar - “l'articolo 23, ultimo comma, del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, nella parte in cui prevede l'annullamento degli elaborati che risultino copiati, si riferisce non solo all'ipotesi che detta conformità sia conseguente all'utilizzo di una fonte comune, ma anche al caso in cui uno dei candidati abbia consentito o anche solo tollerato che il suo elaborato fosse copiato da altri”.

Di fatto, quindi, l'accertata violazione da parte dei candidati di una regola di comportamento, ispirata proprio dall'esigenza di garantire la regolarità e la par condicio, è da sola “sufficiente a giustificare l'annullamento degli elaborati riscontrati conformi fra di loro, senza che la commissione debba previamente individuare la fonte utilizzata per la copiatura ovvero chi, fra i candidati, abbia autonomamente redatto l'elaborato e chi, invece, si sia limitato a copiarlo, trattandosi di circostanze ininfluenti e tali, comunque, da non giustificare distinzioni o graduazioni di responsabilità”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 39 - Nullità d'ufficio per il tema copiato

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