Errori, rettifiche a tempo

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Oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva (un anno), al contribuente che ha versato in eccesso non rimane che l’istanza di rimborso nei 48 mesi. Questo è quanto emerge dalla lettura della risoluzione 459/E/2008.

Le regole su cui verte il chiarimento sono dettate dai commi 8 e 8-bis dell’articolo 2 del Dpr 322/1998 in cui si prevede che:

- il contribuente, entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento, può integrare l’originaria dichiarazione per correggere “errori ed omissioni”, salva l’applicazione delle sanzioni;

- il contribuente ha la possibilità di rettificare a favore la dichiarazione entro il termine di presentazione di quella per l’anno successivo e, in tal caso, viene prevista la compensazione del credito.

Si evidenzia che la disposizione si riferisce alla rettifica in seguito a “errori ed omissioni” e non si distingue se questi abbiano ricadute a favore o a sfavore del contribuente.

In sostanza, se si presenta la dichiarazione di rettifica a favore entro la scadenza della presentazione di quella per l’anno successivo si ha diritto alla compensazione; mentre, se la dichiarazione integrativa a favore viene presentata oltre detto termine (ex articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998) non solo non si ha diritto alla compensazione ma il contribuente potrebbe andare incontro a sanzioni.

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