Eredità giacente senza azienda commerciale, nessuno obbligo contabile per il curatore
Pubblicato il 23 agosto 2019
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Il curatore dell’eredità giacente non ha alcun obbligo contabile né quelli connessi alla figura di sostituto d'imposta, se nell'asse ereditario non sono incluse aziende commerciali o agricole.
La precisazione arriva dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 305 del 23 luglio 2019.
L’Agenzia ricorda che il Dpr n. 600/1973 all’articolo 23 dal titolo “Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente”, ricomprende tra i sostituti d’imposta, ovvero tra coloro che, corrispondendo redditi di lavoro dipendente, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF, con obbligo di rivalsa, “il curatore fallimentare”.
Tale norma va coordinata con la successiva disposizione recata dall’articolo 5-ter del Dpr n. 322/1998 dal titolo “Adempimenti dei curatori e amministratori di eredità”, che dispone che “i curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità otre alle dichiarazioni dei redditi da presentare nei termini ordinari, relative al periodo d'imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni ai periodi d'imposta successivi fino a quello anteriore al periodo d'imposta nel quale cessa la curatela o l'amministrazione, sono tenuti a presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni:
- le dichiarazioni dei predetti redditi relative al periodo d'imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni, e agli altri periodi d'imposta già decorsi anteriormente a quest'ultimo;
- la dichiarazione dei redditi posseduti nell'ultimo periodo d'imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo d'imposta precedente.”
Il successivo comma 2 prevede, inoltre, che i curatori e gli amministratori devono adempiere per i periodi d'imposta indicati nel comma 1, se nell'asse ereditario sono comprese aziende commerciali o agricole, gli obblighi contabili e quelli a carico dei sostituti d'imposta stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Tenendo conto anche delle considerazioni rese nella circolare n. 156/E/2000, l’Agenzia è ora dell’avviso che il curatore dell’eredità giacente non sia tenuto agli obblighi contabili e a quelli connessi alla figura di sostituto d'imposta nell'ipotesi in cui l'asse ereditario non includa aziende commerciali o agricole.
A ciò, però, si aggiunge che il curatore deve:
- rilasciare all’ex lavoratore dipendente creditore un’attestazione dei compensi corrisposti;
- effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate - Divisione Contribuenti - Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali - Settore Fiscalità e compliance delle persone fisiche - Ufficio Analisi e Controllo, nella quale devono essere indicati le generalità del beneficiario dei compensi e l’importo complessivo corrisposto.
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