Entra nel reddito il rimborso al dipendente per la contribuzione volontaria Inps
Pubblicato il 08 gennaio 2021
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Sono soggetti a tassazione i rimborsi del datore di lavoro al dipendente per i contributi previdenziali volontari versati. L’argomento è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 3 del 5 gennaio 2021.
Rimborso per contribuzione volontaria soggetto ad Irpef
La fattispecie si riferisce alla contrattazione collettiva ed alla possibilità, per favorire il ricambio generazionale, per il personale dipendente a cui manchino non più di due anni alla maturazione dei requisiti di pensione, di beneficiare di una riduzione di orario di lavoro.
Per non avere la riduzione del montante contributivo, i lavoratori possono in via volontaria versare i contributi all'Inps per il periodo mancante alla maturazione dei requisiti di pensione. A sua volta il datore di lavoro rimborsa al dipendente l'onere sostenuto per la contribuzione volontaria. Si chiede come trattare fiscalmente le somme rimborsate.
Il riferimento normativo è all’art. 51, comma 1, Tuir, che detta il principio di onnicomprensività per il quale costituiscono reddito tutte le somme percepite dal dipendente, anche da terzi, nel periodo d'imposta, a qualunque titolo ed anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Deroghe sono contenute nei commi 2 e 3 dell’articolo e le stesse non sono estensibili a fattispecie diverse da quelle previste normativamente.
Nella specie, l’art. 51 comma 2, lett. h), non sottopone a tassazione le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all’art. 10 del Tuir (come i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi).
Ma, secondo l’Agenzia, le somme rimborsate dal datore di lavoro per i contributi sostenuti volontariamente dal dipendente non possono essere ricomprese nella suddetta casistica non essendo gli oneri sostenuti dal datore in sostituzione del dipendente.
Quindi, tali rimborsi concorrono a formare il reddito del lavoratore ma costui potrà dedurre tali oneri in sede di dichiarazione dei redditi.
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