Enti locali, al via la richiesta di inserimento nel registro dei revisori

Pubblicato il



C’è tempo fino alle ore 18:00 del 16 dicembre 2020 per richiedere l’inserimento nel registro dei revisori degli enti locali. Infatti, dal 4 novembre 2020, gli aspiranti revisori possono dichiarare il mantenimento dei requisiti posseduti, aggiornando i dati già comunicati. Possono presentare domanda di inserimento anche i soggetti non iscritti, purché risultino in possesso dei seguenti requisiti, che si differenziano in tre fasce.

  • prima fascia (Comuni fino a 4.999 abitanti);
  • seconda fascia (Comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, Unioni di comuni e Comunità montane);
  • terza fascia (Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, Province e Città metropolitane).

Revisori degli enti locali, esperienza e anzianità di iscrizione

Per essere iscritto nel registro dei revisori è necessario soddisfare il requisito:

  • dell’esperienza;
  • dell’anzianità di iscrizione.

La prima condizione prevede lo svolgimento di analoghi incarichi. In particolare:

  • per l’inserimento nelle fasce due è richiesto un incarico di tre anni;
  • per l’inserimento nella fascia tre sono richiesti due incarichi della durata di tre anni.

Inoltre è richiesta un’anzianità di iscrizione all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o nel registro dei revisori legali pari a:

  • due anni per la prima fascia;
  • cinque anni per la seconda fascia;
  • dieci anni per la terza fascia.

Revisori degli enti locali, crediti formativi per i revisori

È richiesto, tra l’altro, il requisito formativo – dal 1° gennaio al 30 novembre 2020 – di almeno 10 crediti formativi per le tre fasce. Tali crediti dovranno essere maturati a seguito della partecipazione a corsi e/o seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, che siano stati preventivamente condivisi con il ministero dell’Interno.

Revisori degli enti locali, accettazione e verifiche successive

Infine, soltanto con il ricevimento della comunicazione del buon esito dell’acquisizione della domanda, con il riepilogo di tutti i dati dichiarati, comprova la sua avvenuta accettazione. I soggetti iscritti nell’elenco 2021 saranno oggetto di verifica per quanto riguarda il possesso dei requisiti e degli altri dati autocertificati quali la residenza anagrafica.

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito