Enti di comodo, nodi in bilancio

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Per le società immobiliari che vogliono percorrere la strada della disapplicazione della normativa sulle società di comodo si prospettano alcune difficoltà in merito alle immobilizzazioni in corso di realizzazione, all'individuazione dei canoni di mercato ed alla distinzione tra immobili beni-merce e immobilizzati. Nello specifico, si segnala la discrepanza tra la circolare 5/2007 delle Entrate, secondo la quale si può presentare istanza se la società immobiliare “ha iscritto in bilancio esclusivamente immobilizzazioni in corso di realizzazione, da destinare successivamente alla locazione”, e le pregresse (48/1997 e 140/1995), in cui si afferma che questi fabbricati non assumono rilievo. La questione dovrebbe essere risolta con un intervento che eviti la presentazione dell'istanza nei casi in cui non sia possibile presumere il conseguimento di alcun reddito, come peraltro indicano anche le istruzioni di Unico 2007. Appare difficoltosa, inoltre, la determinazione dei canoni di mercato nelle istanze presentate nel caso di dimostrata impossibilità, per l'immobiliare, di praticare canoni di locazione sufficienti a superare il test di operatività, come nell'ipotesi “in cui i canoni dichiarati siano almeno pari a quelli di mercato, determinati ai sensi dell'articolo 9 del Tuir”. In tal caso si può fare riferimento ai valori indicati nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia del Territorio ed alla circolare 6/E del 2007. Infine, se gli immobili costituiscono beni-merce sono esclusi dal computo dei ricavi presunti (e del reddito minimo), tuttavia si presenta la questione se l'Agenzia possa sindacare le scelte della società in sede di classificazione delle voci in bilancio.

 

In merito all'inclusione nel computo del reddito minimo delle società di comodo delle immobilizzazioni materiali e immateriali in leasing, viene evidenziato che tale ipotesi per quelle finanziarie non è contemplata e ci si chiede se il test di operatività è applicabile anche alle immobilizzazioni finanziarie di società locatarie di un contratto di leasing azionario. In caso fosse applicabile ci si domanda se questi soggetti rientrino tra le “situazioni oggettive” indicate nella circolare 5/E del 2 febbraio 2007 che giustificano il riscontro positivo dell'istanza.

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