Enpacl, versamenti spontanei in acconto

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Enpacl, versamenti spontanei in acconto

Sta per scadere il termine per i versamenti spontanei all’Enpacl, l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro, a titolo di acconto della contribuzione obbligatoria. Oggi, 30 agosto, è infatti l’ultimo giorno utile per pagare anticipatamente le quote 2021. Lo ricordano i Consulenti del lavoro con nota del 27 agosto 2021.

Non è necessario specificare, in questa fase, se i versamenti sono imputati al contributo soggettivo o integrativo.

Enpacl: versamenti spontanei in acconto

I Consulenti del lavoro iscritti all’Enpacl possono effettuare anticipazioni della contribuzione obbligatoria (contributi soggettivi e integrativi). Tale opportunità per il 2021 scade il prossimo 30 agosto.

Non è prevista né una misura minima né una misura massima: i versamenti possono infatti essere effettuati nella misura che si preferisce.

La procedura per l’inoltro telematico della domanda, resa disponibile dall’Enpacl, è semplicissima e prevede che l’iscritto entri nell’area riservata dei Servizi on line e selezioni la voce “Contribuzione-Versamenti in acconto”.

Il pagamento va effettuato con PagoPA o modello F24 ordinario. La modalità può essere scelta in fase di compilazione della richiesta.

Successivamente, in sede di dichiarazione obbligatoria del volume d’affari e del reddito professionale (entro il 31 ottobre 2021) va eseguita la ripartizione tra contribuzione soggettiva e integrativa dovuta di quanto versato in acconto, scegliendo se versare la contribuzione in unica soluzione ovvero a rate.

Avvertenza

 Prima di effettuare i versamenti per il 2021 si consiglia di verificare la possibilità di fruire dell’esonero parziale contributivo concesso ai professionisti danneggiati dall’emergenza Covid.

Enpacl: le prossime scadenze contributive

Il calendario delle scadenze contributive 2021 è stato rimodulato per consentire il giusto raccordo con le tempistiche di adesione dei Consulenti del lavoro che ne hanno diritto in base ai requisiti di legge (legge 30 dicembre 2020, n. 178 e decreto interministeriale 17 maggio 2021) all’esonero parziale dal pagamento del contributo soggettivo.

Di seguito si ricordano, in sintesi, le nuove scadenze.

Contributo soggettivo   

Il contributo soggettivo è dovuto dai Consulenti del Lavoro iscritti all'Ente, compresi i pensionati iscritti ed è pari a:

  • minimo 2.184 euro,
  • massimo 12.204 euro.

Per i neo iscritti con meno di 35 anni di età (per l'anno di iscrizione e per i quattro anni solari successivi) e per i pensionati di vecchiaia, anzianità e vecchiaia anticipata è prevista una riduzione della contribuzione soggettiva nella misura del 6% del reddito professionale. Il contributo soggettivo è pertanto pari a:

  • minimo 1.092 euro,
  • massimo 6.102 euro.

Il contributo soggettivo è corrisposto dagli iscritti in un massimo di 3 rate mensili consecutive di pari importo, ottobre a dicembre 2021 e scadenti alla fine di ogni mese.

Contributo integrativo   

Il contributo integrativo è corrisposto in un massimo di 5 rate mensili consecutive di pari importo, scadenti alla fine di ogni mese, da ottobre 2021 a febbraio 2022.

È comunque dovuto un contributo integrativo minimo di 317 euro.       

Dichiarazione obbligatoria e versamento    

Per il 2021 slitta il termine per la dichiarazione obbligatoria annuale, da inviare entro il prossimo 31 ottobre. Vi sono tenuti tutti i Consulenti del Lavoro iscritti, anche per frazione d'anno all'Albo professionale che devono comunicare all'Enpacl l'ammontare del reddito professionale e del volume d'affari ai fini IVA, conseguito e prodotto nell'anno 2020.

La dichiarazione deve presentata esclusivamente in via telematica accedendo ai servizi "Enpacl online" tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e la Carta di Identità Elettronica (CIE). 

N.B. Fino al 30 settembre 2021 anche tramite le credenziali ID e PWD.

Il contributo soggettivo e il contributo integrativo possono essere versati anche a rate, di importo non inferiore a 100 euro, il cui numero va determinato in sede di dichiarazione. E’ possibile differenziare il numero delle rate tra contributo soggettivo e contributo integrativo.

Le rate sono consecutive, non sono gravate da interessi e possono essere pagate mediante modello F24 e la piattaforma ‘pagoPA’.

Contributo di maternità   

Con la rata di ottobre 2021 va versato anche il contributo di maternità, pari a 46,51 euro.

Contributo soggettivo: esonero parziale 

La legge di Bilancio 2021 e il decreto attuativo 17 maggio 2021 (pubblicato il 27 luglio 2021) riconoscono la possibilità di beneficiare dell’esonero parziale sulla contribuzione soggettiva (sia la misura minima, sia l’eccedenza) dovuta per l’anno di competenza 2021, da versare con scadenze ordinarie entro il 31 dicembre 2021.

Il limite massimo individuale di esonero è di 3.000 euro, ma per la sua misura effettiva occorrerà attendere un decreto ministeriale che dovrà verificare le risorse stanziate (1 miliardo di euro) e l’ammontare complessivo delle agevolazioni richieste a tutti gli Enti di previdenza dei liberi professionisti.

Le domande devono essere presentate on line dal 15 settembre al 31 ottobre 2021 in occasione della comunicazione del volume di affari e del reddito professionale 2020, al cui interno è contenuta una apposita pagina web.

Si ricorda che possono beneficiare dell’esonero i Consulenti del Lavoro iscritti all’Enpacl in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

  • reddito percepito per il periodo di imposta 2019 e derivante dall’attività di Consulente del Lavoro non superiore a 50.000 euro;
  • calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019 (il requisito non si applica a chi ha avviato l’attività di Consulente del Lavoro nel 2020);
  • non essere titolari di contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente, senza diritto all’indennità di disponibilità), alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico o privato;
  • non essere titolari di pensione diretta (vecchiaia, vecchiaia anticipata), indipendentemente dalla misura della pensione;
  • essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria (la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dal 1° novembre 2021 ed è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021, data ultima entro cui regolarizzare la propria posizione).
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