Emersione rapporti di lavoro, le FAQ del Ministero dell'Interno

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Emersione rapporti di lavoro, le FAQ del Ministero dell'Interno

Per garantire adeguati livelli di tutela della salute individuale e collettiva durante il periodo emergenziale dovuto al COVID-19 e agevolare l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, l’art. 103, Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, introduce la possibilità per i datori di lavoro di denunciare, con criteri sanzionatori agevolati, un rapporto di lavoro irregolare in corso.

Modalità di presentazione della domanda

L’istanza può essere presentata tutti i giorni dall’1 giugno al 15 agosto 2020 dalle ore 7.00 alle 22.00. Per accedere al sistema è necessario essere in possesso di credenziali SPID.

La domanda può essere presentata dal datore di lavoro:

  • italiano;
  • comunitario;
  • extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • extracomunitario titolare di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario;
  • extracomunitario titolare di carta permanente di soggiorno per familiare di cittadino comunitario.

Regolarizzazione dei lavoratori

La regolarizzazione del rapporto di lavoro può essere effettuata solo per i lavoratori stranieri presenti In Italia in data antecedente all’8 marzo 2020 e che non si siano mai allontanati dal territorio nazionale. I cittadini stranieri devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
  • aver soggiornato in Italia prima della data suddetta, in forza della dichiarazione di presenza resa al momento dell’ingresso in Italia all’Autorità di frontiera esterna, ovvero, in caso di provenienza da Paesi dell’area Schenghen, entro otto giorni dall’ingresso presso la Questura della provincia in cui si trova, ai sensi della legge 28 maggio 2007 n. 68;
  • documentare la propria presenza con attestazioni di data certa rilasciate da organismi pubblici, intesi come soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico. Questa documentazione, che il lavoratore dovrà esibire quando verrà convocato dallo Sportello Unico, potrebbe, a titolo meramente esemplificativo, essere costituita da: certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli, tessere nominative dei mezzi pubblici, certificazioni provenienti da forze di polizia, titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani, documentazione proveniente da centri di accoglienza e/ o di ricovero autorizzati anche religiosi, le attestazioni rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia.

Pagamento del contributo forfettario

L’istanza di regolarizzazione può essere presentata previo pagamento di un contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il pagamento dovrà avvenire tramite modello F24  da compilare come segue:

  • codice tributo "REDT";
  • il codice fiscale del lavoratore o in mancanza di questo il numero di passaporto o di un altro documento equivalente in “elementi identificativi”;
  • l’anno di riferimento da indicare è “2020”.

Il mancato pagamento del contributo forfettario determina l’inammissibilità della domanda.

In caso di dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, oltre al contributo forfettario, sarà necessario effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale. Il versamento aggiuntivo può essere effettuato anche dopo aver presentato istanza purché prima della convocazione dei soggetti interessati presso lo Sportello unico per l’immigrazione.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola dell’1 giugno 2020 - Lavoro irregolare, pronti i codici tributo per il doppio condono – Moscioni

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