Emergenza Coronavirus, congedi e permessi speciali
Pubblicato il 09 aprile 2020
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Tra le misure introdotte dal decreto "Cura Italia", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo scorso, agli artt. 23 e 24, l'esecutivo ha previsto congedi e permessi speciali a sostegno dei lavoratori dipendenti del settore privato, degli iscritti presso la Gestione separata dell'INPS e dei lavoratori autonomi.
Le misure consentono, sinteticamente, di richiedere:
- un congedo straordinario per un periodo massimo di 15 giorni, fruibili in modalità alternativa, da uno solo dei genitori del nucleo familiare, per i periodi decorrenti dal 5 marzo al 3 aprile;
- l'estensione dei congedi retribuiti aggiuntivi a quelli previsti dall'art. 33, Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- l'estensione di ulteriori dodici giorni dei permessi retributivi di cui all'art. 33, commi 3 e 6, Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Congedi parentali - COVID-19
Ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione delle attività di servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato possono richiedere, a decorrere dal 5 marzo 2020 e per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, uno specifico congedo per i quali è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare per i figli di età non superiore a 12 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiario di altri strumenti a sostegno del reddito o disoccupato ovvero non lavoratore.
Il limite dei 12 anni di età non si applica ove la richiesta sia stata avanzata per l'assistenza a figli disabili in situazione di accertata gravità, ai sensi dell'art. 4, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Altresì, sarà possibile fruire del congedo anche per i figli di età compresa tra i dodici ed i sedici anni di età, senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né di alcuna contribuzione figurativa.
Le disposizioni sono applicabili anche ai genitori adottivi o affidatari.
La misura può essere concessa alternativamente alla richiesta di concessione del voucher per l'acquisto dei servizi di baby-sitting.
Diversamente dai congedi parentali ordinari per i dipendenti del settore privato:
- l'indennità è pari al 50% della retribuzione calcolata ai sensi dell'art. 23, Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (generalmente il 30%);
- non è consentita la frazionabilità in ore del periodo di quindici giorni.
Relativamente all'inoltro della domanda, come disposto dalla circolare INPS 25 marzo 2020, n. 45, i genitori lavoratori con figli di età sino a dodici anni, che vogliano fruire del congedo, sia a conguaglio che a pagamento diretto, devono presentare istanza al proprio datore di lavoro ed all'Istituto Previdenziale, utilizzando le normali procedure di domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti.
Diversamente, ove il periodo di congedo venga richiesto per figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni la domanda andrà presentata esclusivamente al datore di lavoro.
I lavoratori che abbiano presentato la domanda di congedo ordinario precedentemente all'entrata in vigore della disciplina non dovranno presentare una nuova istanza essendo la richiesta considerata d'ufficio come correlata al COVID-19. In quest'ultimo caso, il pagamento avverrà per il tramite del datore di lavoro che provvederà a conguagliare l'indennità con i consueti sistemi di compensazione sul modello DM10.
Per gli iscritti alla Gestione separata dell'INPS, fermi restando i precedenti limiti d'età e la durata del congedo, l'indennità sarà pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato sulla base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. Analogamente, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni dell'AGO è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge.
Congedi per figli con gravi disabilità, ex art. 4, comma 1, L. n. 104/1992
I permessi di cui all'art. 33, Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, riconosciuti ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato di figli con disabilità grave accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, Legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono stati estesi ai sensi del comma 5, art. 23, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, a prescindere dall'età anagrafica del figlio, ove questo sia iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato presso centri diurni a carattere assistenziale, per un periodo di 15 giorni ed indennizzati al 50%.
Tale congedo specifico, come illustrato nella circolare INPS 25 marzo 2020, n. 45, è cumulabile con:
- l'utilizzo dei permessi mensili previsti dal successivo art. 24, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- il prolungamento del congedo parentale di cui all'art. 33, Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- il prolungamento del congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Anche in tal caso, la misura sarà soggetta alle seguenti condizioni:
- nel nucleo familiare non deve essere presente un altro genitore disoccupato, inoccupato ovvero beneficiario di altri strumenti di sostegno al reddito;
- la disabilità del figlio sia stata accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, Legge n. 104/1992;
- il figlio sia iscritto a scuole di ogni ordine e grado o in centri diurni a carattere assistenziale;
- non vi sia, nel nucleo familiare, un altro genitore che fruisca contemporaneamente dei congedi COVID-19;
- non sia stato richiesto il bonus per i servizi di baby-sitting.
Estensione dei permessi ex art. 33, L. n. 104/1992
Ai sensi dell'art. 24, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, i giorni di permesso retribuito di cui all'art. 33, comma 3, sono incrementati di ulteriori dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Pertanto, come specificato al punto 6) della circolare INPS 25 marzo 2020, n. 45, i soggetti aventi diritto ai tre giorni di permessi già previsti dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), potranno richiedere ulteriori dodici giornate lavorative da fruire complessivamente nell'arco del sopradetto periodo (marzo e aprile 2020).
Le dodici giornate possono essere fruite anche consecutivamente e, così come previsto dall'art. 33, frazionate ad ore.
Ai fini della quantificazione del massimale orario dovranno essere utilizzate le seguenti formule:
Tipologia contrattuale |
Verifica del massimale orario |
Full-time |
Orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni lavorativi settimanali x 12 = ore mensili fruibili. |
Part-time |
Orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore/numero medio di giorni lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno x 12. |
Il lavoratore che abbia già ottenuto l'autorizzazione ai permessi di cui all'art. 33, Legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sarà tenuto a presentare una nuova domanda, risultando valido il precedente provvedimento già concesso.
Sarà cura del datore di lavoro valorizzare nel flusso UniEmens le effettive giornate fruite.
Permessi speciali COVID-19 e valorizzazione dei flussi
Codici Evento flusso UniEmens |
Tipologia di permesso speciale |
Causali su DM 10 |
MV2 |
Congedo parentale ex art. 23, comma 1, D. L. n. 18/2020, per figli di età non superiore a dodici anni |
L072 |
MV3 |
Congedo parentale ex art. 23, comma 5, D. L. n. 18/2020, senza limiti d'età, per figli con gravi disabilità, ed iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni di assistenza |
L073 |
MV4 |
Estensione dei giorni di permesso ex art. 24, D. L. n. 18/2020 con fruizione giornaliera |
L074 |
MV5 |
Estensione dei giorni di permessi ex art. 24, D. L. n. 18/2020 con fruizione oraria |
L075 |
QUADRO NORMATIVO Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 |
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